Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine
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5.2.8 Articoli 24f−24h – Esecuzione
Visti il nesso con gli accordi internazionali e la competenza costituzionale della Confederazione in materia di affari esteri, il settore delle risorse genetiche (capo IIIc della LPN) deve rientrare nella competenza esecutiva della Confederazione (art. 24h cpv. 3 LPN). L’esecuzione deve concentrarsi sulle presunte violazioni delle misure introdotte. Gli emolumenti cagionati dalle misure esecutive vanno a carico di chi le rende necessarie. Se ai Cantoni spettano già compiti esecutivi nell’ambito delle procedure esistenti, ad esempio nell’ambito della vigilanza sull’obbligo di diligenza nel settore dei sistemi chiusi (laboratori, impianti di produzione, serre, impianti con animali; cfr. art. 20 OIConf63), la Confederazione potrà far capo a essi anche per la verifica del rispetto dell’obbligo di diligenza a titolo di compito parziale. L’applicazione dell’obbligo di notifica è invece di competenza della Confederazione, e più esattamente dell’UFAM nell’ambito dell’articolo 23o LPN. A titolo ausiliario sono affidati compiti esecutivi anche ad altri servizi federali, incaricati di garantire, nell’ambito delle procedure (di domanda) esistenti, che siano effettuate le necessarie notifiche all’UFAM (cfr. i commenti in proposito al n. 5.2.4). Le modalità esecutive dettagliate in caso di regolamentazione dell’accesso alle risorse genetiche in Svizzera dovranno essere precisate dal Consiglio federale a livello di ordinanza, conformemente alla delega di competenza di cui all’articolo 23q LPN.
Siccome finora la LPN non conteneva alcun capo separato con disposizioni esecutive e questa mancanza era stata criticata in particolare nella dottrina, oltre all’articolo 24h capoverso 3 LPN appena descritto anche il capo V della LPN sarà completato con disposizioni esecutive generali. Esse ricalcano sostanzialmente le disposizioni della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)64 e della legge sulla protezione delle acque (LPAc)65 e rispecchiano la prassi collaudata. Secondo l’articolo 24f LPN i Cantoni eseguono la LPN ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione (cfr. per analogia gli art. 36 LPAmb e 45 LPAc). L’articolo 24g LPN attribuisce alla Confederazione la vigilanza e il coordinamento dell’esecuzione tra gli attori interessati a livello dei Cantoni e dell’Amministrazione federale (cfr. art. 38 LPAmb e art. 46 LPAc). Accanto alla competenza federale nel settore delle risorse genetiche (cpv. 3; cfr. art. 41 cpv. 1 LPAmb e art. 48 cpv. 3 LPAc), infine, l’articolo 24h LPN introduce lo standard generale di coordinamento, in base al quale l’autorità federale competente secondo un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente anche per la LPN, se nell’ambito dell’esecuzione dell’altra legge federale o del trattato internazionale devono essere eseguiti anche compiti previsti dalla LPN (cpv. 1 e 2; cfr. le formulazioni analoghe all’art. 41 cpv. 2 e 3 LPAmb e all’art. 48 cpv. 1 e 2 LPAc). Per garantire la coerenza contenutistica dell’attuazione della LPN nei corrispondenti settori specifici della LPN, tale autorità consulta i servizi specializzati competenti della Confederazione nell’ambito del coordinamento previsto dalla legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA66; art. 62a). L’introduzione dell’articolo 24h capoverso 1 LPN consente di abrogare l’articolo 3 capoverso 4 LPN vigente, il che presuppone un completamento con la
63Ordinanza del 25 agosto 1999 sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza
sull’impiego confinato, OIConf; RS 814.912). (È in preparazione una revisione totale:
aggiornare la nota a piè di pagina a tempo debito!)
64RS 814.01
65RS 814.20