Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine

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denominazione per esteso delle abbreviazioni degli uffici federali all’articolo 7 capoverso 1 LPN. L’articolo 24h LPN stabilisce inoltre espressamente che le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni (cpv. 4; cfr. art. 41 cpv. 4 LPAmb).

5.2.9 Articolo 25d − Disposizione transitoria

Con l’articolo 25d LPN è infine introdotta una disposizione transitoria che esclude l’applicazione retroattiva delle misure proposte (obblighi di diligenza e di notifica). L’obbligo di diligenza si riferisce quindi unicamente agli accessi alle risorse genetiche o alle conoscenze tradizionali associate a esse avvenuti dopo l’entrata in vigore dei nuovi articoli 23n−23p LPN (cfr. anche n. 5.2.3). La disposizione garantisce pertanto che l’obbligo di diligenza, che si riferisce al passato («... garantire che l’accesso alle risorse è avvenuto legalmente»), non sconfini oltre la data di entrata in vigore di tale disposizione. L’obbligo di diligenza non riguarda quindi in particolare le risorse genetiche conservate da tempo in banche dei geni in Svizzera. L’articolo 25d LPN si distingue pertanto dalle disposizioni transitorie tradizionali.

5.2.10 Articolo 23j – Marchio Parco e marchio Prodotto

Questa modifica non ha alcuna relazione con il Protocollo di Nagoya. Nella versione francese, il capoverso 2 di questa disposizione concernente i parchi d’importanza nazionale contenuta nel capo IIIb della LPN presenta un testo più breve rispetto alle versioni tedesca e italiana a causa di una svista redazionale e va pertanto completato.

5.3 Altri aspetti dell’attuazione nazionale

5.3.1 Ricerca non commerciale

L’utilizzazione commerciale di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali associate a esse inizia spesso con un progetto di ricerca non commerciale, nell’ambito del quale i ricercatori si procurano le risorse genetiche all’estero. La ricerca accademica è quindi un attore importante nelle attività con incidenza sull’ABS. La ricerca accademica genera innanzitutto benefici non monetari, che possono essere condivisi (p. es. cooperazione in materia di ricerca, trasferimento di conoscenze, pubblicazioni congiunte ecc.) e in molti progetti di ricerca sono condivisi già oggi.67 Si stima che solo una piccola percentuale della ricerca sulla biodiversità sfoci direttamente in risultati utilizzabili commercialmente.

Dall’adozione delle linee guida di Bonn sull’ABS68 la Svizzera si sforza di informare i ricercatori sui loro obblighi in materia di ABS all’estero e di facilitare le attività

67 Susette Biber-Klemm, Sylvia I. Martinez, Anne Jacob (2010) Access to Genetic Resources and Sharing of Benefits - ABS Program 2003 to 2010, Swiss Academy of Sciences, Bern, Switzerland.

68 Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2002). Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization. Montreal. http://www.cbd.int/abs/bonn