Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

distanze minime (NW). La differenza esistente tra gli emolumenti dei vari notai determinerebbe un considerevole aumento delle procedure di celebrazione degli atti pubblici nei Cantoni in cui vigono tariffe più basse, ma il notaio, ancorché oberato di lavoro, non potrebbe in ogni caso rifiutarsi di celebrare un atto pubblico, poiché il sovraccarico di lavoro non costituisce motivo grave (SZ).

L’obbligo di celebrare l’atto pubblico è riferito solo ai negozi giuridici per i quali il pubblico ufficiale è competente, per cui la disposizione va integrata come segue: «Il pubblico ufficiale celebra tutti gli atti pubblici che rientrano nella propria sfera di competenza, [...]» (SG).

Capoverso 2

Potere legislativo dei Cantoni

Se i requisiti federali minimi sono sanciti per legge, è indispensabile che i Cantoni sappiano quali poteri legislativi sono loro ancora attribuiti e quali no. La presente disposizione solleva a tal proposito dei dubbi riguardo al «carattere esaustivo» del diritto federale – oltre a quello dell’obbligo di imparzialità di cui all’articolo 55f AP tit. fin. CC. Va accolta la disposizione federale sull’obbligo di celebrare l’atto pubblico, di cui all’articolo 55d capoverso 1 AP tit. fin. CC. Più difficile è capire come definire, ai sensi dell’articolo 55d capoverso 2 AP tit. fin. CC, le eventuali eccezioni alla regola: interpretando la legge federale o attraverso le regolamentazioni cantonali? Volendo rinunciare a una regolamentazione federale dettagliata, dovranno allora essere i Cantoni a definire le singole eccezioni; la ripartizione delle rispettive competenze va specificata con maggior chiarezza, ad esempio con la seguente formulazione:

«I Cantoni stabiliscono in quali casi il pubblico ufficiale può rifiutare di celebrare un atto pubblico» (Uni LU).

Nel messaggio deve essere indicato che i «motivi gravi» vanno interpretati alla luce del diritto cantonale (NE).

Resta da chiarire se in futuro in caso di dubbi si debba rifiutare la celebrazione dell’atto o se il pubblico ufficiale possa procedere a una celebrazione con riserva. Solo quest’ultima soluzione è comunque compatibile con il principio dell’obbligo di celebrare l’atto pubblico (Inspektorat ZH).

Concretizzazione da parte del legislatore federale

I «motivi gravi» che possono determinare il rifiuto di celebrare l’atto pubblico (BE) devono essere indicati singolarmente o integrati indicando caratteristiche concrete (BL, GL, JU), eventualmente sotto forma di un elenco non esaustivo di esempi, introdotti da «in particolare quando...», «segnatamente in caso di...» (BL). Per consentire una definizione univoca degli standard minimi è necessario elencare i motivi nella legge, come di seguito indicato:

«1 [invariato]

2 Il pubblico ufficiale rifiuta di celebrare l’atto pubblico se è evidente che il suo contenuto è legalmente impossibile, illegale o immorale o se una persona chiaramente incapace di discernimento intende partecipare all’atto.

3 In caso di dubbi il pubblico ufficiale celebra l’atto pubblico, esprimendo le proprie riserve per iscritto sull’atto stesso» (ZH).

Il problema si fa delicato se i pubblici ufficiali rogatori non solo sono autorizzati ma, su richiesta dei clienti, sono anche tenuti a celebrare gli atti pubblici relativi a negozi concernenti fondi ubicati al di fuori del territorio cantonale. È pertanto indispensabile integrare la disposizione per chiarire che i negozi concernenti fondi fuori Cantone costituiscono sempre un motivo grave che autorizza la ricusazione dell’atto pubblico (NBS).

Ricusazione in contesti di più lieve entità

La ricusazione deve essere ammessa non solo per «motivi gravi» ma anche in contesti di più lieve entità; ad esempio i pubblici ufficiali che sono impiegati presso i Comuni e non