Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Di norma i Cantoni assicurano la comprensione dell’atto pubblico ricorrendo a un traduttore. In tal modo si rispetta la pluralità linguistica; la normativa proposta si estende oltre il requisito minimo consolidato (FSN).

L’articolo 55 numero 3 AP tit. fin. CC prevede la nullità dell’atto solo per le prescrizioni di forma previste dal nuovo diritto federale e non per il diritto riservato alla competenza dei Cantoni. Non vi è tuttavia coerenza nel fatto che i Cantoni non possano stabilire cosa costituisce vizio formale. La presente disposizione disciplina inoltre solo la celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera e non contempla il caso, ben più frequente nella prassi, della traduzione orale che non è trasposta in un testo in lingua straniera, ma viene eseguita nel corso della procedura di documentazione (Unil).

4.5 Obbligo di celebrare l’atto pubblico (art. 55d) Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BS, GR, NW, OW, SH, ZG; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USC, USS, USAM, SV, Uni NE, SSURF).

Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

La dottrina e la giurisprudenza devono definire, alla luce del messaggio, quali sono i «motivi gravi» di cui al capoverso 2 (Uni NE).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, FR, GE, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

L’obbligo di celebrare l’atto pubblico è direttamente legato all’organizzazione del notariato o dei pubblici ufficiali rogatori a livello cantonale e non vi è spazio per una normativa federale che riprenda il principio in maniera indifferenziata (Unil).

La legge bernese sul notariato disciplina in maniera più esaustiva ed efficace il tema dell’obbligo di celebrare l’atto pubblico, assicurando in tal modo la certezza del diritto, assolutamente indispensabile in relazione agli obblighi professionali dei pubblici ufficiali (BN).

L’obbligo di celebrare l’atto pubblico è rinvenibile già nel divieto di diniego di giustizia, sancito dalla costituzione (FSN, Unil). Se il semplice legislatore adotta questo principio, è tenuto a disciplinare con precisione tale obbligo, non potendosi limitare a un recepimento fittizio dello stesso (Unil). Inoltre una possibilità di rigetto esclusivamente facoltativo renderebbe illusori i motivi di ricusazione previsti dal diritto cantonale, svuotando di significato il diritto dell’interessato all’imparzialità e all’indipendenza, garantito dalla costituzione (FSN).

In particolare i «motivi gravi» (cpv. 2) che possono determinare il rifiuto di celebrare l’atto pubblico, causerebbero problemi nella fase di applicazione (TI; Uni BE, Uni GE, Unil). Deve essere ciascun Cantone a fornire le precisazioni indispensabili alla clientela (Uni BE)? La legislazione cantonale è generalmente molto più precisa nella formulazione dei motivi di ricusazione, tanto che non necessita di integrazioni a livello federale (Uni GE).

Capoverso 1

Qualora venisse introdotta la libera circolazione anche in relazione alla contrattistica immobiliare, cosa che va respinta, l’obbligo di celebrare l’atto pubblico non dovrebbe comunque essere formulato in senso così ampio (NW, SZ). I pubblici ufficiali rogatori non possono infatti conoscere tutte le usanze locali, le consuetudini degli uffici del registro fondiario operanti sull’intero territorio svizzero e le norme edilizie di ciascun Cantone, ad esempio per quanto riguarda la concessione del diritto di costruire senza rispettare le