Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

dispongono di una formazione scientifica, potrebbero non essere in grado – per mancanza di competenza e di tempo – di celebrare negozi giuridici complessi (AR).

Obbligo di ricusazione

La formulazione secondo cui il pubblico ufficiale «può» rifiutare di celebrare l’atto pubblico desta una certa preoccupazione. Vi sono infatti casi in cui la celebrazione dell’atto deve essere rifiutata, ad esempio per illegalità o simulazione (Uni GE). Se il notaio deve rifiutare la celebrazione, come prescrive la maggioranza delle norme cantonali, queste regolamentazioni entrerebbero in conflitto con la nuova normativa che prevede unicamente la possibilità di ricusazione e non l’obbligo (Unil).

Nessun obbligo di motivazione

È importante che in caso di rifiuto di celebrare un atto pubblico per gravi motivi, il pubblico ufficiale non sia soggetto all’obbligo di motivare la propria decisione, poiché soprattutto i notai che operano in qualità di avvocati devono, in virtù del segreto professionale degli avvocati, essere liberi di rifiutare la celebrazione di un atto in presenza di un possibile conflitto di interessi (LU).

4.6 Obbligo di fornire informazioni giuridiche (art. 55e) Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, BS, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USC, USAM, SV, Uni LU, Uni NE, SSURF).

E inoltre: CNN, Häusermann.

Proposte di modifica

Estensione dell’obbligo di fornire informazioni giuridiche

Questa disposizione non deve essere limitata alla comunicazione delle informazioni ma occorre estenderla alla consulenza notarile (GE). Sarebbe inoltre auspicabile una precisazione circa l’obbligo di fornire informazioni giuridiche nelle questioni di natura fiscale (AR).

Definizione di «parte all’atto»

Occorre precisare nella legge o nel messaggio il concetto di «parte all’atto», poiché si rischia di non capire se nella definizione rientrano solo i clienti coinvolti nella celebrazione dell’atto pubblico o anche i loro sostituti (ZG). È preoccupante prescindere dalla definizione di «parte all’atto». Secondo il diritto vigente, il legislatore cantonale può nominare quale «parte all’atto», ad esempio il creditore pignoratizio nella costituzione di una cartella ipotecaria o negargli tale qualità. In virtù dell’articolo 169 CC, anche il coniuge che esprime il proprio consenso può, ad esempio, essere considerato «parte all’atto» (Unil)?

Il termine tedesco «Urkundspartei» non va reso in francese con «parties à la procécure» ma con le definizioni più pertinenti di «parties à l'acte», «parties» o «comparants» e (Uni GE).

Produzione di prove

Per quanto riguarda la questione della produzione delle prove, sarebbe opportuno integrare la disposizione come segue:

«... de l'acte et en fait mention dans l'acte» (Uni NE)

(«...dell’atto e ne fa menzione nell’atto»).

Termine di comunicazione delle informazioni giuridiche

Questa disposizione va integrata stabilendo che la comunicazione delle informazioni deve avvenire prima della procedura di documentazione (LU).