Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

Obbligo di assistenza da parte del pubblico ufficiale

La formulazione di questa disposizione è troppo vaga. Va pertanto aggiunto un obbligo di assistenza da parte del pubblico ufficiale che vada a vantaggio della parte non rappresentata, assicurando gli stessi effetti dell’assistenza legale garantita nei confronti delle parti non rappresentate da un avvocato (USS).

Organizzazione non discriminatoria della procedura di celebrazione dell’atto pubblico

Per evitare un trattamento impari delle persone con disabilità all’interno dei Cantoni e considerato che una disposizione federale sancisce l’obbligo di assicurare un accesso non discriminatorio alla procedura di celebrazione dell’atto pubblico, l’obbligo di fornire informazioni giuridiche va integrato con un capoverso 2:

«2 La comunicazione delle informazioni giuridiche di cui al cpv. 1 deve essere adeguata, se del caso, alle specifiche esigenze delle persone con disabilità» (EH).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, FR, GL, JU, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Occorre verificare in che misura la disposizione proposta lasci spazio all’introduzione di regolamentazioni cantonali integrative (TI). Il tenore e l’effettiva portata dell’obbligo di fornire informazioni giuridiche sono assolutamente imprecisi (VD). Mancano informazioni sulla procedura (Uni BE).

La normativa determina un livellamento verso il basso, tanto più che spesso nella prassi accade che la comunicazione delle informazioni giuridiche si estende ad includere, ad esempio, anche l’ambito fiscale e la consulenza legale (FSN, Unil).

Se il rapporto esplicativo richiama la dottrina e la giurisprudenza relative all’obbligo di fornire informazioni giuridiche nell’ambito delle «attestazioni notarili», sarebbe più chiara l’esclusione dal campo di applicazione della normativa (Unil).

4.7 Imparzialità (art. 55f) Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, BS, GR, LU, NW, OW, SG, SH, ZG; PEV, PS, UDC; economiesuisse, USS, USAM, SV, SSURF), naturalmente solo il capoverso 1 (ZH).

Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, FR, GE, GL, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Occorre verificare soprattutto l’interpretazione del concetto di «persone vicine» di cui al capoverso 2 (TI, VD; FSN, Uni BE, Uni GE, Unil). Piuttosto che creare confusione tra diritto federale e diritto cantonale, sarebbe opportuno regolamentare in maniera esaustiva i motivi di ricusazione (VD). Il capoverso 2 va cancellato definitivamente. Dato che i motivi di ricusazione sono già disciplinati nel diritto cantonale, bisogna rinunciare a una normativa federale (ZH; Unil). Considerato che il diritto cantonale spesso disciplina l’obbligo di ricusazione con precisione, non si comprende in che misura la normativa proposta possa contribuire alla chiarezza e alla certezza del diritto (Uni GE).

L’imparzialità e l’obbligo di ricusazione sono materie che hanno rango costituzionale. Una legge su questi temi, non avendo un significato a sé, sarebbe priva di senso (FSN, Unil).