Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151
l’efficiente notariato pubblico venga messo sotto pressione e, nel medio termine, possa addirittura essere abolito (SO).
Nel Cantone di Zurigo non si registra, nella prassi – contrariamente ai Cantoni con notariato latino – nessun rigetto di notifiche d’iscrizione nel registro fondiario supportate da atti pubblici celebrati da pubblici ufficiali cantonali. È una conseguenza della sinergia che si crea quando al notariato è annesso anche l’ufficio del registro fondiario (Inspektorat ZH).
Notariato privato
La normativa svantaggerebbe i pubblici ufficiali che esercitano la libera professione nel Cantone di Zugo rispetto ai notai privati di altri Cantoni (ZG).
Distorsioni della concorrenza
La normativa proposta comporta un’apertura a livello nazionale della concorrenza tra i notariati dei vari Cantoni. I notariati pubblici si porrebbero in diretta concorrenza con quello privato, mentre il diritto federale non garantirebbe gli strumenti necessari per una concorrenza efficace – si pensi ad esempio ai divieti di pubblicità cantonali e alle rigide prescrizioni sugli emolumenti. Dati i compiti loro imposti dal diritto cantonale, i singoli notariati non sarebbero in grado di adattarsi liberamente e adeguatamente al cambiamento del mercato immobiliare determinato dall’introduzione della libera circolazione degli atti pubblici. Di conseguenza, considerate le diverse condizioni quadro cantonali, questo porterebbe inevitabilmente a un’indesiderabile distorsione del mercato e della concorrenza, privilegiando o sfavorendo i singoli notariati a seconda della rispettiva legislazione cantonale. Con la normativa proposta si realizzerebbe un intervento di mercato tale da mettere a rischio la prestazione funzionale e completa dei servizi notarili e quindi l’interesse pubblico (Häusermann).
Vigilanza
L’applicazione del diritto cantonale in campo immobiliare verrebbe compromessa, in quanto i pubblici ufficiali rogatori di altri Cantoni non sono soggetti alla stessa vigilanza di quelli locali (GE). Ad esempio, un Vodese si dovrebbe rivolgere, per contestare un atto pubblico celebrato da un notaio del Cantone di Zugo, all’autorità di vigilanza di quel Cantone, cosa che renderebbe più difficoltosa la tutela giurisdizionale (VD). La frammentazione della vigilanza sui pubblici ufficiali rogatori nell’ambito delle transazioni immobiliari va evitata proprio per garantire l’alta qualità e la certezza del diritto (SZ).
Rischio di responsabilità
Esiste il pericolo che il rischio di responsabilità del Cantone aumenti perché i notai celebreranno atti pubblici relativi a transazioni immobiliari anche se non hanno dimestichezza con le condizioni, le peculiarità e gli usi locali (GR; FSN). Data la responsabilità del Cantone per i danni derivanti dalla tenuta del registro fondiario, prevista dall’articolo 955 CC, non è accettabile che un Cantone debba rispondere di una registrazione errata nel registro fondiario conseguente a un atto pubblico inadeguato celebrato in un altro Cantone (TG). Stante l’obbligo di celebrare l’atto pubblico, il pubblico ufficiale non potrà rifiutare alcuna domanda in tal senso, anche se non ha conoscenza del luogo e della lingua locali; di conseguenza, la qualità degli atti pubblici potrebbe diminuire, mentre aumenterebbero i contrasti in sede giuridica e le azioni di responsabilità (ZH).
Tariffe
In Svizzera, le tariffe cantonali per gli atti pubblici variano molto; la libera circolazione intercantonale degli atti pubblici porterebbe a un indesiderabile turismo dell’atto pubblico (AR, FR, JU, TG), mentre si ricorrerebbe sempre più spesso ai pubblici ufficiali rogatori dei Cantoni che praticano le tariffe più basse (NW). I Cantoni potrebbero trovarsi costretti ad adeguare le loro tariffe (FR). La concentrazione delle celebrazioni di atti pubblici presso le cancellerie è conveniente per le parti all’atto (SO).