Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 36Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

Sicurezza contro le falsificazioni

È importante riuscire a valutare se le falsificazioni dei documenti elettronici siano suscettibili di verificarsi più di frequente (Unil). Il diminuire, nel tempo, della sicurezza degli atti pubblici elettronici contro le falsificazioni è un punto a sfavore della celebrazione degli atti pubblici in tale forma (SO).

Capoverso 1

Questa disposizione, che lascia ai comuni la decisione sull’introduzione della celebrazione degli atti pubblici in forma elettronica, è inopportuna, in quanto potrebbe dare origine a una notevole distorsione della concorrenza (BE).

Capoverso 2

Il campo di applicazione del capoverso 2 non è chiaro e non prevede sanzioni, il che potrebbe causare incertezza giuridica (Unil).

4.16 Equivalenza delle forme (art. 55o) Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, LU, OW, SG, SH, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni NE).

Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann, Inspektorat ZH.

È coerente e giusto prevedere l’equivalenza giuridica tra atti pubblici elettronici e atti pubblici cartacei (ZH). È consigliabile la formulazione di una disposizione attinente alla produzione delle prove che preveda esplicitamente che nessuna forma possa prevalere sull’altra (UDC).

Capoverso 2

Questo capoverso appare funzionale in quanto specifica a quali autorità possono essere presentati gli atti pubblici in forma elettronica (NE).

Proposte di modifica Capoverso 2

Per quanto riguarda le autorità estere che non riconoscono o non sono in grado di gestire gli atti svizzeri in forma elettronica è necessario che di tali atti venga predisposta la versione cartacea. Si dovrà stabilire per legge in quali casi si può pretendere l’esemplare su carta, chi deve predisporre gli atti cartacei e come ciò deve avvenire, ovvero chi è competente per la regolamentazione di questi problemi (FSA).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV; USC, FSN, SSV, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF).

Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Questa disposizione non è necessaria (NE), perché l’articolo 9 CC non presuppone necessariamente un supporto cartaceo. Inoltre i Cantoni possono già oggi prevedere un originale elettronico, senza che ci sia necessità di una specifica disposizione di diritto federale in tal senso (Unil).

4.17 Registro svizzero dei pubblici ufficiali rogatori (art. 55p) Approvazione

La normativa proposta è accolta (BE, BL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, UR, VS, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, FSN, SV, Uni NE).