Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

Carico di lavoro

I problemi di ordine pratico legati alla libera circolazione si tradurrebbero in un aumento del carico di lavoro per gli uffici del registro fondiario e in tempi prolungati di gestione delle operazioni (NE). In seguito all’aumentato quantitativo di informazioni giuridiche impartite, di verifiche preliminari, ecc., l’impegno amministrativo profuso dagli uffici del registro fondiario aumenterebbe in modo massiccio (UR). In considerazione dell’obbligo di documentazione, si può prevedere che vi sarebbero molti rigetti conseguenti alle diverse opinioni giuridiche nutrite nei diversi Cantoni (AR).

Assistenza notarile

Nell’ambito delle transazioni immobiliari i pubblici ufficiali rogatori svolgono, nel luogo ove si trova l’oggetto, attività di assistenza per gli interessi del Cantone, ad esempio per l’incasso delle imposte sugli utili da sostanza immobiliare. Con l’introduzione della libera circolazione degli atti pubblici, questo tipo di assistenza non avrebbe più ragion d’essere (SZ).

Incompatibilità con la legge sulla fusione

La normativa proposta è incompatibile con l’articolo 70 capoverso 2 della legge sulla fusione (LFus), che regolamenta in modo univoco a livello nazionale la competenza locale per la celebrazione degli atti pubblici relativi a trasferimenti di patrimonio. In tal modo, la legge sulla fusione, entrata in vigore solo nel 2004, limita significativamente la libera scelta del luogo di stipulazione (Häusermann). La norma sopra citata afferma in pratica che in casi fondati è più adatto allo scopo un pubblico ufficiale locale (Inspektorat ZH). Il fatto che ora il legislatore federale voglia improvvisamente favorire la libera scelta nel campo dei negozi giuridici inerenti diritti immobiliari è incompatibile con tale disposizione, tanto più che non si intravvede alcuna intenzione di modificare l’articolo 70 capoverso 2 LFus (Häusermann).

Formazione minima

La libera circolazione degli atti pubblici farà sorgere il problema della formazione minima dei pubblici ufficiali rogatori. Mentre alcuni Cantoni richiedono la licenza in giurisprudenza o un master, la procedura adottata nel Cantone di Zurigo prevede una formazione consistente in tre anni di formazione commerciale o scuola media, un corso parziale di giurisprudenza nelle materie d’esame presso un’università svizzera, un’esperienza pratica di più anni e, dopo corsi di perfezionamento interni, un esame davanti alla commissione nominata dal Tribunale d’appello. I Cantoni che richiedono gli studi universitari si opporranno di certo al riconoscimento di atti pubblici celebrati nel Cantone di Zurigo; questo porterà inevitabilmente a una standardizzazione della formazione minima e quindi a una nuova ingerenza nelle competenze cantonali (ZH).

Accesso ai dati del registro fondiario

Di regola, i pubblici ufficiali rogatori possono accedere direttamente in forma elettronica ai dati del registro fondiario soltanto nel loro Cantone. Inoltre, dove il registro fondiario non è ancora informatizzato perché – cosa che vale in particolare per il Canton Vallese

– continuano ad esistere le strutture del registro fondiario cantonale, ai pubblici ufficiali esterni manca gran parte delle conoscenze in merito a tali strutture (WNV).

4.15 Celebrazione degli atti pubblici in forma elettronica. Atti, esemplari e certificazioni in forma elettronica (art. 55n) Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, LU, OW, SG, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni NE).

Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann, Inspektorat ZH.