Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

Introduzione dell’atto originale in forma elettronica

Si saluta con favore il fatto che l’introduzione illimitata dell’atto pubblico in forma elettronica sia indicata come possibilità e non come obbligo (BL, ZG) e che i notai possano continuare a scegliere liberamente la forma in cui presentare gli atti (BL; PLR).

Proposte di integrazione e modifica

Procedura di documentazione e requisito della firma

Manca una descrizione della procedura di documentazione in forma elettronica (GR). La procedura di documentazione elettronica deve fornire le stesse garanzie dell’atto pubblico in forma cartacea (VS). Non è chiaro se la disposizione riguardi anche gli atti su cui i contraenti devono obbligatoriamente apporre la propria firma, ad esempio le convenzioni matrimoniali (SH). Deve essere introdotto l’obbligo per le parti di firmare l’atto originale in forma elettronica (VS) o un meccanismo che, con riguardo alla certezza del diritto, rivesta la stessa funzione della firma dei contraenti (FNS).

La popolazione non si è ancora familiarizzata con le firme elettroniche qualificate. Solo una piccola parte dispone di tale tipo di firma. Il diritto civile federale prevede tuttavia in molti casi – convenzioni matrimoniali, contratti successori e contratti di vitalizio – che le parti contraenti sottoscrivano l’atto. Questo aspetto necessita di regolamentazione (Inspektorat ZH).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV; USC, FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF).

Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Introduzione dell’atto originale in forma elettronica

L’introduzione dell’atto originale in forma elettronica non produce alcun vantaggio rispetto all’esemplare in forma elettronica e mette a rischio la certezza e la solidità del diritto (FSN).

Non è comprensibile come da una parte si voglia introdurre l’atto originale in forma elettronica con firma elettronica qualificata mentre dall’altra continuano a rimanere in vigore disposizioni che risalgono al 1907, segnatamente gli articoli 500–502 CC (Unil).

I Cantoni devono decidere se intendono introdurre l’atto originale in forma elettronica e come vada gestito il passaggio dall’atto pubblico su carta all’atto pubblico elettronico (PLR VD).

Atto pubblico in forma esclusivamente elettronica e requisito della firma

La procedura di celebrazione degli atti in forma elettronica è complicata (SO). L’eventuale obbligo di presentazione e/o accettazione dei documenti solo in forma elettronica significherebbe una limitazione per il pubblico e dovrebbe quindi essere evitato (AR). La protezione dei consumatori viene messa seriamente a rischio (FNS).

C’è un certo scetticismo riguardo alla possibilità di valutazione, da parte del cliente del pubblico ufficiale, dell’importanza degli atti pubblici in forma esclusivamente elettronica visualizzati su uno schermo (NE).

Con la firma dell’atto fisicamente presente e/o con l’apposizione delle sigle su tutte le sue pagine, l’importanza del negozio giuridico che si sta compiendo diviene evidente a tutte le parti, non solo a livello intellettuale ma anche «tattile» (Lehmann). L’atto originale in forma elettronica ha senso al massimo per la celebrazione di un atto pubblico di constatazione (attestazione notarile), per la quale è sufficiente, come per la certificazione elettronica di una copia elettronica del documento originale, la sottoscrizione del pubblico ufficiale mediante firma elettronica qualificata (WNV).