Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine
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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151
Capoverso 2
La possibilità che la Confederazione trasferisca la tenuta del registro a offerenti privati esterni potrebbe creare problemi (NW) e va quindi respinta (ZG). Per poter garantire un sistema unitario valido per tutta la Svizzera, al quale poter accedere in tutti i Cantoni secondo i medesimi criteri e con gli stessi standard tecnici, dovrebbe essere la Confederazione a gestire sia il registro der pubblici ufficiali rogatori sia il sistema di custodia e registrazione degli atti pubblici in forma elettronica. Si tratta in entrambi i casi di compiti importantissimi, pubblici e sovrani, che devono essere svolti da organizzazoni statali (FSA).
4.18 Custodia e iscrizione (art. 55q) Approvazione
La normativa proposta è accolta (AG, GR, LU, NE, OW, SG, SH, UR, VS, ZH; PPD, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni NE).
Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann.
Vantaggi di una banca dati
È utile prevedere una struttura per la custodia degli atti in forma elettronica a livello nazionale che permetta ai Cantoni di adottare modalità di lavoro unitarie, ma soprattutto di praticare una ripartizione dei costi per lo sviluppo e il mantenimento di una struttura che deve necessariamente essere di alta qualità (NE). La custodia elettronica degli atti porterà enormi vantaggi ai notai, ai Cantoni e anche alla clientela, sia per la possibilità di risparmiare spazio (VS; economiesuisse) sia per gli effetti finanziari (NE).
Banca dati gestita dalla Confederazione
È ragionevole istituire una banca dati nazionale per la custodia degli atti pubblici in forma elettronica (AR), che permetta ai Cantoni di adottare modalità di lavoro unitarie, ma soprattutto di praticare una ripartizione dei costi per lo sviluppo e il mantenimento di un’infrastruttura che deve essere di alta qualità (LU). Data la diversificazione dei sistemi, i pubblici ufficiali rogatori sono rappresentati da una molteplicità di soggetti esperti a vari livelli in informatica (AR). Anche se la disposizione proposta costituisce un’ingerenza nell’attuale competenza dei Cantoni, la custodia e la registrazione degli atti pubblici sono compiti altamente sensibili, che vanno costantemente adeguati al progresso tecnico. Anche se la competenza rimanesse ai Cantoni, non si potrebbe prescindere dagli standard federali minimi e dall’unificazione delle norme tecniche, perché in caso contrario lo scambio intercantonale di atti pubblici in forma elettronica non potrebbe funzionare in maniera ineccepibile. Ma per quanto alcune direttive unitarie siano indispensabili, va favorito ai fini della semplificazione l’affidamento integrale di questi compiti altamente sensibili a un’unica organizzazione, vale a dire alla Confederazione (SH). Un’archiviazione centralizzata soddisferebbe l’esigenza di una maggiore trasparenza e prevedibilmente porterebbe a una maggiore efficienza (ZH). Proprio per motivi di efficienza è opportuno attribuire il sistema di custodia e registrazione all’ambito di competenza dell’Ufficio federale di Giustizia (LU).
Innegabili sarebbero i vantaggi della custodia degli atti pubblici in caso di abbandono dell’attività notarile e della conseguente assunzione del compito di celebrare gli atti pubblici da parte di altri pubblici ufficiali rogatori o dello stesso stato (NE).
Proprietà dei dati
La proprietà degli atti pubblici deve rimanere invariata. In tal modo viene garantito il potere di disporre in ogni momento degli atti stessi (NE).