Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 37Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

Accoglimento espresso inoltre da: BNV, Häusermann, Inspektorat ZH.

Il registro nasce dalla disposizione già presente nell’articolo 55a tit. fin. CC e serve, come è necessario e opportuno, ad assicurare l’interoperabilità (FSN).

Proposte di integrazione e modifica

Densità normativa

Le questioni fondamentali, se si tratti di un registro pubblico e se l’iscrizione sia obbligatoria, vanno regolamentate per legge. In caso di risposta affermativa a queste domande, si dovranno altresì regolamentare la durata della custodia e la cancellazione (AG). Nella legge si dovrebbe menzionare, almeno in linea di principio, anche la vigilanza (GE). Manca una normativa sul diritto di accesso ai dati e sulla pubblicità delle iscrizioni. Si dovrebbe inoltre stabilire che si tratta di un registro in forma elettronica (ZH).

Delega dei compiti

La delega dei compiti ha una formulazione troppo ampia (GE, ZH). Inoltre, la norma deve essere integrata, poiché manca la precisazione degli obiettivi e dello scopo del registro (ZH). La disposizione non prescrive alcunché riguardo all’assunzione di questo compito (GE, ZH). Mancano inoltre indicazioni sul problema dell’eventuale responsabilità dell’organizzazione esterna all’amministrazione federale centrale (GE).

La disposizione deve contenere i criteri per la scelta di un’organizzazione esterna all’amministrazione federale centrale (GE). Deve essere precisato che tale organizzazione deve risultare «idonea» secondo il capoverso 2. Il registro dei pubblici ufficiali rogatori deve essere considerato come rientrante nella sfera sovrana e tutelato in quanto tale (FSN).

Costi

Si deve fare in modo che i costi del registro siano sostenuti dalla Confederazione stessa o dai pubblici ufficiali rogatori in quanto utenti, ma in nessun caso dai Cantoni (BE).

Capoverso 3

Va accolta con favore la disposizione in base alla quale per le prescrizioni tecniche e organizzative si deve sentire il parere dei Cantoni. Questo non deve però portare all’imposizione di ulteriori compiti non previsti dall’articolo 8 OAPuE (BE). Non basta che i Cantoni forniscano semplicemente il loro parere, al contrario le prescrizioni tecniche e organizzative e la definizione del modello di dati devono avvenire in collaborazione con i Cantoni (ZH). Occorre fare in modo che tra il notariato pubblico e quello latino non insorgano disparità. Si sollecita un chiarimento in proposito (FSN).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, AR, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV; USC, FNS, Uni BE, Uni GE, SSURF).

Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Costi

Nonostante il suo dettato, la normativa è suscettibile di far insorgere costi a carico dei Cantoni e va quindi respinta (VD).

Benefici

Nei Cantoni con notariato pubblico, le funzioni e i nominativi dei pubblici ufficiali rogatori sono reperibili nell’Annuario federale e/o possono essere richiamati elettronicamente. Nei Cantoni con notariato privato, i pubblici ufficiali rogatori sono riportati anche nell’elenco telefonico. Quindi, la loro ulteriore elencazione in un registro speciale non è di alcuna utilità (WNV).