Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

Proposte di integrazione e modifica

Densità normativa

A titolo di precisazione e integrazione, nella legge vanno inserite disposizioni chiare riguardo al controllo dei dati e all’archiviazione, compresa quella definitiva, degli atti pubblici elettronici (ZH).

Centralizzazione

Un sistema centralizzato di custodia e registrazione degli atti pubblici elettronici deve prevedere una garanzia di sicurezza a lungo termine e una gestione unitaria degli atti (FR).

Se si consente la celebrazione in forma elettronica degli atti pubblici, va preferita in ogni caso una soluzione a livello federale, con un sistema informatico centrale e unitario, rispetto ad eventuali soluzioni cantonali individuali. Questo perché la soluzione federale contribuirebbe in maniera decisiva alla certezza del diritto nella comunicazione elettronica (AR).

Si invita il Consiglio federale a integrare l’avamprogetto con indicazioni dettagliate sui vantaggi e gli svantaggi delle banche dati decentrali o di una soluzione centralizzata (ZG).

Accesso

L’esistenza di una banca dati fa insorgere il problema della riservatezza dei dati (GE). Agli uffici incaricati dell’apertura di testamenti dovrebbe essere concesso un diritto di consultazione e di accesso (BS). Qualora si dovesse accordare alle autorità e ad eventuali terzi il diritto di consultazione e/o un accesso ampliato agli atti (BE), tale diritto dovrebbe essere regolamentato nella stessa legge (AG, BE) almeno nei punti essenziali (BE) e/o in maniera dettagliata (SZ) e chiara (LU).

Vanno chiarite le modalità giuridiche e tecniche di gestione degli atti elettronici da parte dei destinatari, ad esempio l’ufficio del registro di commercio e il registro fondiario (SH).

Capoverso 2, numero 2

Atto originale cartaceo vs. esemplare elettronico

Si pone la questione se con la registrazione dell’esemplare in forma elettronica l’atto originale su carta perda la propria fede pubblica (AG). Va chiarito che l’originale in forma cartacea conserva il carattere di documento di riferimento nonostante la registrazione dell’esemplare elettronico nel sistema (NE).

Campo di applicazione

Non è necessario estendere la disposizione a tutti gli esemplari elettronici degli atti e a tutte le certificazioni di copie e di firme (TG).

I testamenti pubblici devono essere esplicitamente esclusi, per il momento, dal campo di applicazione dei nuovi atti pubblici in forma elettronica. Con riferimento all’articolo 504 CC, c’è infatti da chiedersi quanto l’esistenza di un doppione dello stesso atto comprometterebbe l’efficienza dell’ufficio delle successioni (BS).

Va chiarito se la banca dati possa servire ad archiviare i documenti elettronici di tutti gli uffici o se i Cantoni debbano creare a tal fine un proprio archivio informatico adeguatamente sicuro (SH). Su questo punto le disposizioni non sono esaurienti (FSN).

archiviare in un unico registro elettronico tutte le certificazioni che non si riferiscono al contenuto dei documenti è eccessivamente costoso e oltretutto poco sicuro sotto il profilo della protezione dei dati. Quindi, l’articolo 55q capoverso 2 numero 3 AP tit. fin. CC va cancellato (Inspektorat ZH).

Si dovrebbe puntare a creare un registro centrale dei documenti per tutti gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio. Non ha infatti alcun senso tenere un registro federale di tutti gli atti e gestire altri registri con lo stesso contenuto nei Cantoni, a beneficio degli uffici di cui sopra (BN). L’archiviazione dei documenti del registro fondiario è di competenza dei Cantoni (WNV).