Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine
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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151
Capoverso 3
Questo capoverso dovrebbe essere inserito come articolo 55o capoverso 3 e, ad esempio, riformulato come segue:
«3 In caso di contraddizioni tra gli atti pubblici in forma elettronica e gli atti pubblici in forma cartacea prevalgono gli atti pubblici in forma elettronica, a condizione che siano stati registrati e vengano custoditi in conformità con le disposizioni dell’articolo 55q tit. fin. CC» (LU).
Nuovo capoverso
L’articolo 55q AP tit. fin. CC va integrato con un capoverso 4 del seguente tenore:
«4 La valutazione archivistica degli atti in forma elettronica è effettuata congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Per gli atti che, a parere della Confederazione, non sono da custodire ulteriormente è proposta l’archiviazione a cura dei Cantoni competenti» (LU).
Rigetto
La normativa proposta è respinta (AI, BL, BS, GE, GL, JU, NW, SO, SZ, TG, TI, VD; PEV, PLR; USC, FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil, SSURF).
Rigetto espresso inoltre da: BN, CNN, CP, Lehmann, NBS, NPPS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.
Competenza della Confederazione e dei Cantoni
L’obbligo di depositare gli atti in forma elettronica in archivi elettronici va accolto in linea di massima con favore. L’archivio elettronico rappresenta un vero progresso ed è inoltre una conseguenza inevitabile dell’implementazione della comunicazione elettronica, quindi va appoggiato, a condizione che rimanga nell’ambito della sfera sovrana. È dubbio invece se la creazione di un archivio elettronico necessiti, in linea di massima, di una base legale (FSN).
Si pone la questione se questo progetto rappresenti un’inammissibile ingerenza nella sovranità cantonale (SSURF). Si contesta l’ammissibilità del progetto (VD). L’atto originale in forma elettronica trova una giustificazione solo ai fini dell’archiviazione (Unil). Dato che la custodia (FSN) e l’archiviazione degli atti cantonali e comunali (FSN) sono questioni che rientrano nel diritto cantonale, la Confederazione non può legiferare in merito (articolo 122 capoverso 1 Cost.) (Unil). Di conseguenza, c’è un’ingerenza nella competenza (SO) esclusiva (TI) dei Cantoni.
Un sistema del tipo proposto comporterebbe pericolose sovrapposizioni e pesanti conseguenze collaterali per le amministrazioni cantonali e comunali. Al caso, si presenterebbe la necessità di gestire più sistemi adeguatamente sicuri a seconda che l’archiviazione ricada o meno nell’ambito del progetto della Confederazione attualmente in discussione. Per questo motivo sarebbe preferibile che fossero gli stessi Cantoni a definire, in funzione dei loro archivi generali, il sistema tecnico informatico che ritengono più idoneo. Le norme tecniche emanate dalla Confederazione, infatti, non sono necessariamente compatibili con i sistemi di archiviazione cantonali (Unil).
Centralizzazione
Non vi è alcuna necessità di un sistema centrale di custodia degli atti pubblici in forma elettronica (AI). Una simile normativa non è comprensibile (BL, GE) e porta troppo lontano (TG). A differenza delle soluzioni cantonali, implementabili con un impegno finanziario contenuto, la centralizzazione genererebbe solo costi rilevanti (SO) e/o li farebbe lievitare (GE, TG). Una custodia centralizzata non è funzionale e non porterebbe a un miglioramento della trasparenza (FSN). La centralizzazione così come viene proposta con l’articolo 55q AP tit. fin. CC non è idonea sotto il profilo della sicurezza. Il decentramento è evidentemente da preferirsi (VD).