Rapporto ADR
Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 6 pagine
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Commento all’ADR 2013 Documento 1.2
Per allineare i due tipi di amianto (n. ONU 2590, gruppo di imballaggio III, e n. ONU 2212, gruppo di
imballaggio II) per quanto riguarda il trasporto in quantità limitate secondo il capitolo 3.4, il limite per l’amianto del gruppo di imballaggio III nella colonna (7a) della tabella A viene portato a 5 kg.
Vengono modificate le condizioni di trasporto in cisterna mobile degli liquidi idroreattivi dei numeri ONU
3129 (gruppo di imballaggio I - III) e 3148 (gruppo di imballaggio II e III).
La DS 601 (colonna (6) tabella A) in base alla quale i prodotti farmaceutici non sono sottoposti alle di-
sposizioni dell’ADR si applica anche alle rubriche dei numeri ONU 3175 e 3243.
La numero ONU 3256 viene suddiviso in due: una prima rubrica per le materie trasportate ad una tem-
peratura < a 100°C ed una seconda per le materie trasportate ad una temperatura ≥ a 100°C che deve portare il marchio che figura al 5.3.3.
I numeri ONU 3492 e 3493 (liquido tossico per inalazione, corrosivo, infiammabile, n.a.s.) vengono can-
cellati.
Vengono introdotti la farina di Krill (n. ONU 3497), il monocloruro di iodio liquido (n. ONU 3498), il nume-
ro ONU 3499 CONDENSATORE, la nuova categoria di prodotti chimici sotto pressione (n. ONU 3500- 3505) e il mercurio contenuto nei manufatti (n. ONU 3506).
Disposizioni speciali per determinate materie od oggetti
Oltre a introdurre nuove disposizioni speciali (DS), l’ADR 2013 ne modifica o abolisce alcune.
Disposizioni speciali applicabili ai numeri ONU 3090, 3091, 3480 e 3481:
o L’esenzione per i dispositivi intenzionalmente attivi durante il trasporto e contenenti pile al litio che attualmente figura nella DS 656, viene integrata nella DS 188 in modo da poter eliminare la DS 656 dalla colonna (6) dei numeri ONU 3090, 3091, 3480 e 3481. Il rispetto delle disposizioni del 2.2.9.1.7 a) ed e) è inoltre fissato alla lettera c) della DS 188.
o Per le rubriche dei numeri ONU 3091 e 3481 è prevista una nuova DS 360. La nuova disposizione precisa che i veicoli alimentati unicamente da batterie al litio metallico o al litio ionico devono essere attribuiti al numero ONU 3171 Veicolo alimentato a batteria.
o Il testo della DS 230 è sostituito da un rimando al 2.2.9.1.7.
o L'esenzione per l'eliminazione delle pile e batterie al litio usate, contenute o no in un'attrezzatura, si applica anche quando il trasporto non contiene altre pile e batterie che non contengono litio (DS 636 b)).
Il campo di applicazione della DS 239 per gli accumulatori è esteso ai polisolfuri di sodio e al tetracloro-
alluminato di sodio.
Nella rubrica del numero ONU 3171 si fa riferimento alla nuova DS 240 che rinvia a sua volta alla nota
del 2.2.9.1.7.
L’obbligo di un’autorizzazione al trasporto fissato nella DS 272 si applicherà in futuro anche al numero
ONU 0150.
Le condizioni della DS 296 per i mezzi di salvataggio dei numeri ONU 2990 e 3072 si applicheranno
anche ai gas liquefatti. Inoltre, a determinate condizioni i mezzi di salvataggio contenenti unicamente gas compressi non saranno soggetti alle disposizioni dell’ADR.
Una nuova DS 358 che sostituisce la vecchia DS 500 applicabile al numero ONU 0144 precisa che la
nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell’1% ma non più del 5% di nitroglicerina può essere attribuita al numero ONU 3064 della classe 3 a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni dell’istruzione di imballaggio P300 del 4.1.4.1. Una nuova DS 359 applicabile al numero ONU 3064 precisa invece che se non sono rispettate tutte le prescrizioni della suddetta istruzione di imballaggio, questa soluzione deve essere inserita nella classe 1 e attribuita al numero ONU 0144.
Viene introdotta la DS 363 per il trasporto di determinati combustibili liquidi (n. ONU 1202, 1203, 1223,
1268, 1863 e 3475) in mezzi di contenimento che sono parte integrante di apparecchiature o macchine. Per questi tipi di trasporti le disposizioni dell’ADR non si applicano se i mezzi di contenimento sono, tra l’altro, conformi alle norme di costruzione dello Stato di fabbricazione. Per determinati trasporti l’esenzione prevista al 1.1.3.1 b) non è quindi più applicabile.
Conformemente alla nuova DS 364, a determinate condizioni gli oggetti esplosivi dei numeri ONU 0012,
0014 e 0055 possono essere soggetti al capitolo 3.4 per le merci imballate in quantità limitate.
L’esenzione della DS 599 applicabile al numero ONU 2809 MERCURIO è sostituita da una nuova DS
365 che rinvia al nuovo numero ONU 3506 per gli apparecchi ed oggetti manufatti. La DS 366 è attribuita a questo nuovo numero ONU, in modo che gli apparecchi ed oggetti manufatti che non contengono oltre 1 kg di mercurio siano esentati delle prescrizioni del ADR