Avamprogetto Accordi multilaterali
Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 8 pagine
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Accordi multilaterali Documento 5
M 237
Accordo multilaterale M 237
conformemente all’1.5.1.1 dell’ADR concernente il trasporto di diversi gas della classe 2 in recipienti DOT secondo l’1.1.4.2 dell’ADR
(1) In deroga alle disposizioni del 6.2.3.4 (Controllo e prove iniziali), 6.2.3.5 (Controlli e
prove periodici), 6.2.3.6 (Approvazione dei recipienti a pressione), 6.2.3.7 (Disposizioni applicabili al fabbricante), 6.2.3.8 (Disposizioni applicabili agli organismi di controllo) e 6.2.3.9 (Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili) dell’ADR, possono essere importati gas e liquidi elencati nella tabella della sottosezione 4.1.4.1 (P200) immessi conformemente alla sottosezione 1.1.4.2 dell’ADR in recipienti a pressione ricaricabili fabbricati prima del 1° gennaio 2011 e approvati dall’«US Department of Transportation» (DOT) se il loro trasporto dal luogo di immagazzinamento provvisorio all’utilizzatore finale è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni.
a) In caso di importazione da un Paese che non è Parte contraente dell’ADR, la conformità dei recipienti a pressione ricaricabili con il presente accordo deve essere verificata e registrata dallo speditore. I dati registrati devono essere conservati per cinque anni ai fini di eventuali verifiche da parte delle autorità competenti e comprendono almeno la marcatura dei recipienti, la data di fabbricazione, il nome della persona che ha verificato la conformità e la data di tale verifica.
b) I recipienti a pressione devono essere marcati ed etichettati conformemente al capitolo 5.2 dell’ADR.
c) Tutti i requisiti dell’ADR concernenti il grado di riempimento e la periodicità delle prove devono essere soddisfatti.
d) I recipienti a pressione vuoti non possono essere nuovamente riempiti e devono essere riesportati nel Paese di origine.
e) Alle indicazioni prescritte in base all’ADR, nel documento di trasporto il trasportatore deve aggiungere:
«Trasporto concordato secondo le disposizioni dell’accordo multilaterale M 237».
(2) Il presente accordo entra in vigore con la controfirma di una delle Parti contraenti. Vi-
gente fino al 1° giugno 2016, si applica ai trasporti nei territori delle Parti contraenti l’ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l’accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l’ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.