Avamprogetto Accordi multilaterali
Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 8 pagine
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Accordi multilaterali Documento 5
M 245
Accordo multilaterale M 245
conformemente alla sezione 1.5.1 dell’ADR concernente le disposizioni applicabili alle materie pericolose per l’ambiente della classe 7
(1) In deroga alle disposizioni che figurano al 2.1.3.8 dell’ADR, le materie della classe 7
che soddisfano i criteri definiti al 2.2.9.1.10 non sono da considerarsi materie pericolose per l’ambiente nel caso di un loro trasporto su strada.
(2) Il presente accordo, in vigore fino al 31 dicembre 2012, si applica ai trasporti nei territori
delle Parti contraenti l’ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l’accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l’ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.
Berna,
Autorità svizzera competente per l’ADR:
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni DATEC
Doris Leuthard