Avamprogetto Accordi multilaterali

Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 8 pagine

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Accordi multilaterali Documento 5

M 249

Accordo multilaterale M 249

conformemente alla sezione 1.5.1 dell’ADR concernente la marcatura e l’etichettatura di bombole per gas della classe 2

(1) In deroga alle disposizioni del 5.2.2.2.1.2, paragrafi 1 e 2, le bombole contenenti gas

della classe 2 possono, se necessario a causa della loro forma, della loro posizione e del loro sistema di fissaggio per il trasporto, recare anche il marchio «materia pericolosa per l’ambiente» di dimensioni ridotte conformemente alla norma ISO 7225:2005 «Etichette di rischio per bombole di gas» affinché possa essere apposto sulla parte non cilindrica (ogiva) di queste bombole.

Nonostante le disposizioni del 5.2.2.1.6, le etichette e il marchio (cfr. 5.2.1.8.3) possono sovrapporsi nella misura prevista dalla norma ISO 7225:2005 purché le etichette relative al pericolo principale e le cifre di tutte le etichette di pericolo siano completamente visibili e i simboli convenzionali riconoscibili.

(2) Il presente accordo, in vigore fino al 31 dicembre 2012, si applica ai trasporti nei territori

delle Parti contraenti l’ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l’accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l’ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.

Berna,

Autorità svizzera competente per l’ADR:

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia

e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard