Avamprogetto Accordi multilaterali
Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 8 pagine
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Accordi multilaterali Documento 5
M 243
Accordo multilaterale M 243
conformemente alla sezione 1.5.1 dell’ADR concernente il trasporto in cisterna di CARBURO DI CALCIO, numero ONU 1402, classe 4.3, gruppo di imballaggio I
(1) In deroga alle disposizioni che figurano nelle colonne (12) e (13) della tabella A, capito-
lo 3.2, dell’ADR, il CARBURO DI CALCIO, numero ONU 1402, classe 4.3, gruppo di imballaggio I, può essere trasportato in cisterna se sono soddisfatte le seguenti condizioni.
a) La sostanza è trasportata esclusivamente in cisterne con il codice S2,65 AN(+).
b) Le cisterne devono recare, oltre alle indicazioni previste al 6.8.2.5.2, la dicitura «NON APRIRE DURANTE IL TRASPORTO – FORMA GAS INFIAMMABILI A CONTATTO CON L’ACQUA».
Queste indicazioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato di approvazione e, inoltre, se questa lingua non è il tedesco, l’inglese o il francese, in tedesco, inglese o francese, salvo che eventuali accordi conclusi tra gli Stati interessati dal trasporto non dispongano altrimenti.
c) Durante il trasporto questa materia deve essere ricoperta da uno strato di gas inerte la cui pressione deve essere di almeno 50 kPa (0,5 bar).
d) Non è applicabile la gerarchia delle cisterne del 4.3.4.1.2.
e) Le cisterne devono essere riempite a non più del 90 % della loro capacità.
f) Le cisterne vuote, non ripulite, che hanno contenuto questa materia, devono, quando presentate al trasporto, essere riempite con un gas inerte con una pressione di almeno 50 kPa (0,5 bar).
(2) Alle indicazioni prescritte, nel documento di trasporto lo speditore deve aggiungere:
«Trasporto secondo la sezione 1.5.1 ADR (M 243)».
(3) Il presente accordo, in vigore fino al 31 dicembre 2012, si applica ai trasporti nei territori
delle Parti contraenti l’ADR che lo hanno sottoscritto. Se una Parte contraente lo disdice prima della sua scadenza, l’accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l’ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.