Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/7: 09.503 Iv.Pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro · 16 pagine
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1. Situazione iniziale
Il 18 gennaio 2012 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-CN) ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di indire una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici e le associazioni mantello nazionali dell’economia, dei comuni, delle città e delle regioni di montagna.
La procedura di consultazione ha avuto inizio il 7 febbraio 2012 ed è terminata il 10 maggio 2012. L’elenco dei partecipanti alla consultazione e delle abbreviazioni figurano nell’allegato.
Complessivamente sono pervenuti 43 pareri.
2. Pareri pervenuti
2.1 Cantoni
AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH e Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF).
I Cantone TI e SZ non hanno presentato alcun parere. Il Cantone GL ha rinunciato a formulare un parere.
2.2 Partiti
Partito popolare democratico (PPD), PLR.I Liberali (PLR), Partito socialista svizzero (PSS), Unione democratica di centro (UDC), Partito ecologista svizzero (PES).
2.3 Associazioni mantello / organizzazioni
Associazione svizzera dei banchieri (Swiss Banking, ASB), Camera fiduciaria svizzera degli esperti contabili, fiduciari e fiscali (Camera fiduciaria), Centre Patronal (CP), Fédération des Entreprises Romandes (FER), Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse), Federazione svizzera dei gruppi industriali e dei servizi (SwissHoldings), Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG), SIX Swiss Exchange SA, Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera), Travail.Suisse, Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera degli imprenditori, Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM).
3. Il progetto in consultazione
Alla tassa d’emissione sul capitale proprio soggiacciono l’emissione e l’aumento del valore nominale, a titolo oneroso o gratuito, di diritti di partecipazione svizzeri. Questi possono essere in forma di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata, quote sociali di società cooperative, buoni di godimento e di partecipazione di società o cooperative. La tassa d’emissione è quindi dovuta in particolare in caso di costituzione di una società di capitali o di una società cooperativa o di aumento del suo capitale. L’aliquota ammonta all’1 per cento ed è calcolata sull’importo percepito dalla società di capitali o dalla società cooperativa a titolo di controprestazione dei diritti di partecipazione, ma almeno sull’importo del valore nominale. Sono esonerati dalla tassa d’emissione i diritti di partecipazione emessi a titolo oneroso nell’ambito della costituzione o dell’aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, se le prestazioni complessive dei soci non superano l’importo di un milione di franchi.