Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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sivo, il maggior onere fiscale dei coniugi con reddito unico è giustificato. Un (mero) sistema di splitting non risulta efficace, poiché non tiene conto della diversa ripartizione del reddito all’interno dell’economia domestica.

Sebbene l’impostazione dettagliata consenta misure correttive, il contrasto generale tra i due approcci non può comunque essere eliminato.

Al momento della valutazione occorre tenere presente anche il fabbisogno di (contro-) finanziamento. È imprescindibile che la revisione consideri la realtà politicofinanziaria. Le misure e i modelli di imposizione possibili si differenziano per le loro ripercussioni finanziarie. Le minori entrate fiscali che comporta il conseguimento dell’obiettivo sono in ogni caso considerevoli, in particolare se per i contribuenti non devono risultare maggiori oneri rispetto al diritto vigente.

2.2 Possibili soluzioni

È possibile raggiungere un’imposizione fiscale equa a livello orizzontale sia con la tassazione separata che con quella congiunta. Entrambe le forme di imposizione permettono di spostare le relazioni tra carichi fiscali in una o nell’altra direzione. L’avvicinamento di un sistema d’imposizione alle caratteristiche dell’altro sistema è possibile grazie a una pertinente scelta di deduzioni o di misure tariffarie. Dato che la struttura delle relazioni tra carichi fiscali è molto complessa e ogni adeguamento di una categoria di contribuenti incide sulle relazioni con i carichi fiscali delle altre categorie, è praticamente impossibile rispettare completamente le relazioni ideali e conformi alla Costituzione sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Un sistema d’imposizione che comporta in ogni situazione una relazione equilibrata tra carichi fiscali è pertanto irrealizzabile. Rimane pertanto solo la possibilità di ridurre al massimo le disparità di trattamento esistenti nel sistema fiscale.

Per raggiungere un’imposizione equilibrata più ampia possibile, il legislatore dispone pertanto di diversi modelli per ogni sistema. Per quanto concerne la tassazione congiunta prevalgono in particolare il sistema dello splitting con una tariffa unitaria o il sistema a tariffa multipla, entrambi accompagnati da alcune misure correttive. Anche per la tassazione individuale esistono differenti modelli, che riprendono fedelmente i rapporti di diritto civile dei coniugi oppure, per motivi pratici, prevedono soluzioni forfetarie nell’attribuzione di determinati fattori fiscali (tassazione individuale modificata).

Tuttavia, in singoli casi, con i due sistemi principali non è possibile raggiungere relazioni completamente identiche a livello di onere fiscale, dato che a seconda del sistema le deduzioni si ripercuotono in misura diversa. Tendenzialmente la tassazione congiunta con splitting privilegia i coniugi con reddito unico, mentre quella individuale privilegia i coniugi con doppio reddito. Questa tendenza può tuttavia essere in parte contrastata con adeguate misure. Sarebbe pure ipotizzabile un modello in cui la scelta tra i due sistemi di tassazione spetta ai coniugi.