Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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2.3 Decisione del Consiglio federale

In vista degli obiettivi fissati per l’imminente revisione il Consiglio federale ha esaminato diversi modelli d’imposizione delle famiglie che poggiano su una imposizione congiunta (tariffa multipla, splitting – cfr. al riguardo il n. 8.1, sistema dei quozienti familiari) o su una tassazione individuale (tassazione individuale modificata – cfr. al riguardo il n. 8.2, opzione di tassazione) dei coniugi.

Tra i modelli d’imposizione esaminati non ve ne è alcuno neutrale dal profilo dello stato civile. Trattare i coniugi e i concubini allo stesso modo nel diritto tributario è un’impresa difficile, poiché l’assenza di un riferimento nel diritto civile rende difficile determinare a quali condizioni la relazione tra partner conviventi è considerata consolidata a tal punto da giustificare nel diritto tributario il pari trattamento rispetto ai coniugi. Alla luce di questo contesto, il nostro Collegio ritiene che occorre accettare una certa disparità di trattamento di determinate coppie di concubini nei confronti dei coniugi, poiché il vigente ordinamento giuridico accorda all’istituto del matrimonio, quale più importante forma di unione della società, una posizione speciale11.

Dopo aver soppesato vantaggi e svantaggi dei diversi modelli d’imposizione possibili, il Consiglio federale ha deciso di mantenere il vigente sistema d’imposizione congiunta e il 12 ottobre 2011 ha incaricato il DFF di elaborare entro il mese di agosto del 2012 un avamprogetto da porre in consultazione.

Affinché in futuro i coniugi non siano gravati più dei concubini, il Consiglio federale propone l’introduzione del modello della «tariffa multipla con calcolo alternativo dell’imposta». Il Governo è del parere che per eliminare i problemi dell’attuale imposizione dei coniugi la soluzione proposta sia una via praticabile e attuabile in tempi relativamente rapidi. La misura interviene in modo molto mirato sull’eliminazione dello svantaggio fiscale dei coniugi con doppio reddito e dei pensionati e riduce pertanto le minori entrate rispetto ad altri modelli che hanno effetti più dispersivi.

Inoltre è prevista una ridefinizione dell’imposizione delle famiglie monoparentali e dei concubini con figli, poiché privilegiare i concubini con figli rispetto ai coniugi con figli rappresenta uno dei motivi dell’attuale svantaggio fiscale dei coniugi. Le famiglie monoparentali e i concubini con figli dovranno essere tassati sempre in base alla tariffa di base. Alle famiglie monoparentali effettive verrà concessa una deduzione (cfr. al riguardo il n. 3.7.1.2). L’entità della deduzione è stata fissata in modo da non generare un onere maggiore per le famiglie monoparentali con basso o medio reddito. Tutti i genitori potranno ancora far valere la deduzione dall’ammontare dell’imposta di 251 franchi per figlio, introdotta con l’ultima riforma, a prescindere dallo stato civile e dal modello di vita.

Con riferimento alla differenza di onere tra coniugi con reddito unico e quelli con doppio reddito, il modello rispetto al diritto in vigore comporta un aumento della differenza dei carichi fiscali tra coniugi con reddito unico e quelli con doppio reddito

11 Solo considerando l’aspetto dell’imposizione secondo la capacità economica i coniugi e i concubini nella medesima situazione dovrebbero essere tassati in egual misura.