Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine
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che si trovano nella fascia di reddito più elevata, ovvero nella fascia in cui – secondo il diritto vigente – i coniugi con doppio reddito sono tuttora svantaggiati rispetto ai concubini. Di conseguenza il Consiglio federale ha deciso di prevedere per i coniugi con reddito unico un’ulteriore deduzione al fine di ridurre tale differenza (cfr. al riguardo il n. 3.9).
Infine, ai fini dell’imposizione delle persone con figli occorre semplificate le condizioni per la concessione delle deduzioni e delle tariffe riferite ai figli (cfr. al riguardo il n. 3.7.2).
3 Tariffa multipla con calcolo alternativo dell’imposta
3.1 Principio
Il modello della «tariffa multipla con calcolo alternativo dell’imposta» si basa sull’imposizione congiunta e sul sistema a tariffa multipla previsti dal diritto vigente. La coppia coniugata e la famiglia sono tuttora considerate quale comunione economica e dal punto di vista fiscale costituiscono un’unità. Per raggiungere un rapporto più equilibrato dal profilo dell’onere tra coniugi e concubini, per i coniugi l’autorità di tassazione opera la prima fase del calcolo dell’onere fiscale come finora, sommando i redditi dei coniugi. Nel caso di coniugi senza figli si applica la tariffa per coniugati, per coniugi con figli la tariffa per genitori (tariffa per coniugati combinata con la deduzione dall’ammontare dell’imposta).
In una seconda fase l’autorità di tassazione opera un calcolo alternativo dell’imposta, che si orienta all’imposizione dei concubini. Questo calcolo attribuisce i redditi da attività lucrativa, i redditi sotto forma di rendita e le deduzioni collegate a tali redditi a entrambi i coniugi secondo la situazione effettiva, sulla base della dichiarazione fiscale. Per motivi di semplicità, gli altri redditi (redditi patrimoniali, vincite alle lotterie, ecc.) non sono tuttavia ripartiti secondo i rapporti effettivi o di diritto civile, ma sono assegnati a metà in modo forfettario. Anche nel caso delle altre deduzioni si opera una ripartizione a metà tra i coniugi.
Ai fattori fiscali così accertati per ogni coniuge si applica la tariffa di base (cfr.
n. 3.2.3). L’ammontare dell’imposta che ne risulta per i singoli coniugi viene poi sommato. La cifra finale viene confrontata con il calcolo fiscale secondo la tariffa multipla tradizionale. L’ammontare più basso viene infine applicato d’ufficio.
La misura unisce i vantaggi amministrativi dell’imposizione congiunta con i vantaggi economici dell’imposizione individuale. Questi ultimi consistono nella mobilizzazione dell’offerta di lavoro dei coniugi che realizzano il secondo reddito (cfr.
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avviene nel caso dell’imposizione individuale, i coniugi continueranno ad essere tassati congiuntamente. Il calcolo alternativo dell’imposta operato dalle autorità di tassazione consiste tutto sommato in una mera correzione di tariffa volta a eliminare un’eventuale svantaggio fiscale dei coniugi. Rispetto al diritto vigente, il calcolo alternativo dell’imposta non apporta modifiche alla base di calcolo e il reddito imponibile rimane invariato. Nel calcolo di tasse, contributi e prestazioni (ad es. riduzioni dei premi, prestazioni complementari, contributi per gli asili nido o borse di studio) ci si continuerà a basare sul reddito netto della coppia coniugata confor-