Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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memente all’imposizione ordinaria. Anche in futuro i coniugi risponderebbero inoltre in solido per il debito fiscale (cfr. n. 3.5).

I coniugi esercitano congiuntamente i diritti e gli obblighi procedurali anche con il nuovo modello (cfr. n. 3.5), che non causa oneri supplementari ai contribuenti. I coniugi continuano a compilare una dichiarazione fiscale congiunta, che rispetto al diritto vigente non prevede alcuna indicazione supplementare.

Grazie all’attribuzione individuale del reddito da attività lucrativa e del reddito sotto forma di rendita ‒ da operarsi nell’ambito del calcolo alternativo dell’imposta ‒ e alla ripartizione a metà degli altri redditi, i coniugi possono interrompere la loro progressione. Il modello della «tariffa multipla con calcolo alternativo dell’imposta» porta a un netto sgravio fiscale soprattutto per i coniugi il cui reddito da attività lucrativa o rendita è ripartito in modo uniforme su entrambi. La ripartizione a metà dei proventi patrimoniali può essere vantaggiosa anche per le coppie in cui un coniuge dispone di un patrimonio considerevole con relativo reddito patrimoniale significativo e l’altro coniuge possiede un patrimonio molto modesto. Per le autorità di tassazione dei Cantoni il calcolo di controllo da operare per tutte le coppie coniugate rappresenta un onere amministrativo supplementare, in particolare nella fase introduttiva. Dovrebbe però essere possibile automatizzare ampiamente le procedure. Per quanto riguarda le coppie coniugate si prevedono anche in futuro circa 1,7 milioni di dichiarazioni fiscali.

I Cantoni hanno adeguato la loro legislazione fiscale alla giurisprudenza del Tribunale federale in modo tale che di regola il diritto cantonale non svantaggia le coppie coniugate rispetto ai concubini. Nella maggior parte dei casi i coniugi sono persino tassati in modo più moderato. La tariffa multipla con calcolo alternativo dell’imposta verrebbe pertanto introdotta unicamente nell’ambito dell’imposta federale diretta e non avrebbe conseguenze sulle imposte cantonali. L’autonomia tariffale dei Cantoni verrebbe così salvaguardata.

3.2 Attribuzione dei singoli fattori ai coniugi secondo il metodo del calcolo alternativo dell’imposta

3.2.1 Le singole categorie di reddito

Nel quadro del calcolo alternativo dell’imposta per i coniugi vengono conteggiati in modo individuale i redditi il cui avente diritto è facilmente accertabile in base alle circostanze effettive. Sono assegnati ai coniugi in modo individuale in particolare i seguenti proventi:

• la totalità dei proventi derivanti da attività lucrativa dipendente conformemente all’articolo 17 LIFD;

• il reddito da attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 18 LIFD;

• i proventi derivanti dalla previdenza come ad esempio dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dalla previdenza professionale o dalla previdenza individuale vincolata ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LIFD;