Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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• premi e contributi per l’indennità per perdita di guadagno (IPG), l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF) (art. 33 cpv. 1 lett. f LIFD).

Per motivi di praticità le altre deduzioni sono assegnate a ogni coniuge in ragione della metà. Ciò concerne segnatamente le seguenti deduzioni e deduzioni sociali:

• interessi maturati su debiti privati (art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD);

• rendite vitalizie e oneri permanenti (art. 33 cpv. 1 lett. b LIFD), ad esempio legati a immobili o successioni;

• alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD);

• deduzione per premi assicurativi e interessi dei capitali a risparmio dei coniugi e dei loro figli (art. 212 cpv. 1 LIFD);

• spese per malattia e infortunio nonché spese per disabilità del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede (art. 33 cpv. 1 lett. h e hbis LIFD);

• versamenti e contributi dei membri ai partiti (art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD);

• deduzione per spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio (art. 212 cpv. 2bisLIFD);

• prestazioni volontarie a persone giuridiche con scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 33a LIFD);

• deduzione per ogni figlio minorenne dei coniugi, a tirocinio o agli studi (deduzione per figli; art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD). Non vi è distinzione tra figli di un solo coniuge o di entrambi;

• deduzione per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento provvedono i coniugi (deduzione per sostentamento; art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD).

La deduzione per coniugi con doppio reddito (art. 212 cpv. 2 LIFD), la prevista deduzione per coniugi con reddito unico (art. 212 cpv. 1bisprogetto LIFD; cfr.

n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) nonché la deduzione

per coniugati (art. 213 cpv. 1 lett. c LIFD) rappresentano misure tariffali nel quadro dell’imposizione ordinaria al fine di attenuare gli svantaggi fiscali delle coppie coniugate rispetto ai concubini e di ridurre la differenza di onere tra coniugi con reddito unico e con doppio reddito. Nell’ambito del calcolo alternativo dell’imposta, che analogamente all’imposizione dei concubini si fonda su un’imposizione separata dei coniugi, queste deduzioni non sono considerate. Anche le coppie di concubini non possono far valere tali deduzioni.