Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine
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3.3.2.2 Modifiche previste nell’ambito dell’imposizione alla fonte dei redditi da attività lucrativa dipendente
3.3.2.2.1 La prevista revisione della LIFD e della LAID riguardo all’imposizione alla fonte
Decisioni giudiziarie
Conformemente alla decisione del Tribunale federale del 26 gennaio 201013 riguardo a persone senza residenza in Svizzera (cosiddetti «alloctoni», art. 91 segg. LIFD e art. 35 segg. LAID) l’odierna regolamentazione dell’imposizione alla fonte viola in determinati casi l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)14.
Nel caso concreto è stato giudicato il ricorso di un cittadino svizzero che viveva in Francia e lavorava a Ginevra quale frontaliere. Il 95 per cento dei suoi proventi complessivi derivavano dal salario percepito in Svizzera. Quali deduzioni gli erano stati riconosciuti i contributi al pilastro 3a e i contributi di riscatto versati nel secondo pilastro, mentre gli era stata rifiutata la considerazione di diversi costi effettivi di conseguimento del reddito (in particolare spese di trasporto) che superavano i costi considerati nella tariffa in modo forfetario, i contributi ordinari al secondo pilastro, i premi versati all’assicurazione malattie, all’assicurazione contro gli infortuni e a un’assicurazione sulla vita. È stata quindi contestata una violazione dell’obbligo di non discriminazione previsto all’articolo 2 ALC nonché della clausola sulla parità di trattamento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 allegato I ALC.
Il Tribunale federale si è fondato in particolare su sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), specialmente quelle riguardanti i casi Schumacker, Gschwind, Wielockx, Asscher e Zurstrassen15. Secondo tale giurisprudenza, si è in presenza di una discriminazione illecita se i contribuenti alloctoni sono trattati in modo diverso rispetto ai contribuenti residenti sul territorio nazionale, nella misura in cui si trovino in una situazione paragonabile. Secondo la giurisprudenza costante della CGUE una situazione paragonabile va presupposta nei casi in cui i contribuenti alloctoni nello Stato di domicilio non percepiscono proventi degni di nota e il loro reddito imponibile deriva sostanzialmente da un’attività esercitata nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro. Tuttavia, tra tale situazione di un cittadino alloctono e la situazione di un residente che esercita un’attività paragonabile e non indipendente non sussiste alcuna differenza oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento nella considerazione della situazione personale e dello stato civile del contribuente in sede di imposizione (cfr. la sentenza Schumacker, n. 36 e 37). Se questa condizione è soddisfatta, tale Stato è tenuto ad accordare alle persone alloctone le stesse agevolazioni fiscali concesse ai cittadini residenti. Per descrivere questi
13DTF 26.01.2010, 2C 319/2009
14 RS 0.142.112.681
15 CGUE, causa C-279/93, Schumacker, Racc. 1995, pag. I-225; CGUE, causa C-391/97, Gschwind, Racc. 1999, pag. I-5451; CGUE, causa C-80/94, Wielockx, Racc. 1995, pag. I- 2493; CGUE, causa C-107/94, Asscher, Racc. 1996, pag. I-3089; CGUE, causa C-87/99, Zurstrassen, Racc. 2000, pag. I-3337.