Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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casi, la CGUE ha proposto il termine di «quasi residente», adottato dal Tribunale federale nella sentenza del 26 gennaio 2010 riguardante il diritto tributario svizzero.

Conformemente alla menzionata sentenza Gschwind della CGUE i contribuenti alloctoni sono da considerare «quasi residenti» se percepiscono il 90 per cento o più del loro reddito globale nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro. Questa definizione è stata adottata per la prima volta dal Tribunale federale. Se qualificata come «quasi residente», la persona interessata deve essere trattata alla stregua di un contribuente con domicilio in Svizzera e la sua situazione personale e familiare va considerata in modo corrispondente.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Neuchâtel in data 2 giugno 201016 ha deciso che le considerazioni formulate nella sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010 sono applicabili per analogia anche alle persone che risiedono in Svizzera («residenti») e che in determinati casi anche la loro imposizione alla fonte violi l’ALC.

Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nel corso del 2009, quindi prima della citata sentenza ginevrina del Tribunale federale del 26 gennaio 2010, ha accolto diversi ricorsi adottando la categoria dei quasi residenti nel diritto tributario svizzero conformemente alla CGUE.17 Il Tribunale amministrativo ha abrogato le relative decisioni negative dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni rinviandole per nuova decisione, così che l’Amministrazione delle contribuzioni potesse esaminare se i contribuenti in questione tassati alla fonte avessero percepito almeno il 90 per cento dei proventi da fonti svizzere e quale fosse il modo più opportuno per eliminare la discriminazione giuridicamente illecita. Materialmente il Tribunale amministrativo ha stabilito per analogia che, anche se nella prassi tributaria possono presentarsi difficoltà ad esempio nell’accertamento di proventi e valori patrimoniali detenuti all’estero, tali ostacoli pratici non possano essere addotti in modo generale per giustificare la disparità di trattamento a discapito delle persone assoggettate all’imposta alla fonte. Conformemente ai consueti principi della ripartizione dell’onere della prova spetta inoltre al contribuente tassato alla fonte produrre l’esposizione dei fatti e i mezzi di prova necessari al corretto rilevamento o alla correzione dell’imposta.

Le autorità ticinesi hanno contestato questi tre procedimenti davanti al Tribunale federale. Il 4 ottobre 2010 il Tribunale federale ha fondamentalmente confermato le tre sentenze del Tribunale amministrativo.18

Comité Mixte per l’ALC

Il controllo della corretta applicazione dell’ALC spetta a un comitato misto (comité mixte). La delegazione dell’Unione europea critica da tempo la diversa imposizione dei cittadini dell’UE in base al loro statuto di soggiorno. Concretamente si deplora che i cittadini dell’UE che risiedono e lavorano in Svizzera e detengono un permesso di dimora B sono tassati alla fonte, mentre cittadini dell’UE con un permesso di domicilio C sottostanno all’imposizione ordinaria come i cittadini svizzeri. Questo rappresenterebbe una discriminazione illecita.

16 Tribunale amministrativo Neuchâtel 02.06.2010, TA.2009.161

17 Camera di diritto tributario CdT 80.2007.79, 80.2007.157, 80.2008.78 e 80.2008.138

18 DTF del 04.10.2010, tre sentenze: 2C 33/2010, 2C 34/2010 e 2C 35/2010