Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine
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Le persone senza domicilio o dimora fiscale ma con determinati valori imponibili in Svizzera sottostanno all’assoggettamento limitato. I casi d’applicazione più importanti sono fondi, imprese e stabilimenti d’impresa situati in Svizzera (art. 4 LIFD) nonché l’esercizio di attività lucrativa in Svizzera, mandati in consigli di amministrazione di società svizzere e la riscossione di prestazioni di previdenza provenienti dalla Svizzera (art. 5 LIFD).
L’istituto della dimora fiscale nella prassi ha un’importanza secondaria. È vero che numerose persone realizzano la fattispecie lavorando in Svizzera alcuni mesi. Il centro degli interessi vitali di queste persone è però situato all’estero. Nella misura in cui con lo Stato interessato sussiste una convenzione per evitare la doppia imposizione, l’assoggettamento limitato in Svizzera viene respinto. Di fatto rimane quindi
– tutt’al più – un’imposizione del reddito da attività lucrativa (cfr. n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. per quanto riguarda le persone tassate alla fonte).
In ragione dell’assoggettamento limitato, per i casi di imposizione alla fonte sulla base di attività lucrativa dipendente si può pure rimandare al numero Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Rimangono poi in primo luogo le costellazioni riguardanti fondi o stabilimenti di impresa situati in Svizzera nonché imprese svizzere. Appare opportuno trattare questi casi allo stesso modo dell’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, vale a dire senza applicazione del calcolo alternativo dell’imposta. Non sussiste infine alcuna ragione per eseguire il calcolo alternativo dell’imposta nei rimanenti casi quali mandati in consigli di amministrazione o prestazioni di previdenza, per i quali la Svizzera riscuote un’imposta alla fonte proporzionale.
3.4 Imposizione dei coniugi: aspetti procedurali
I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati congiuntamente. Essi esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali loro spettanti secondo la legge (art. 113 cpv. 1 LIFD). Marito e moglie sono parificati dal profilo fiscale. Entrambi sono contribuenti e sono loro riconosciuti gli stessi diritti e obblighi di partecipazione.
Il calcolo alternativo non modifica la posizione dei coniugi nella procedura fiscale. I coniugi firmano congiuntamente la dichiarazione fiscale (art. 113 cpv. 2 LIFD). Ogni coniuge dichiara soltanto i fattori del reddito che gli sono attribuibili. I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati inoltrati tempestivamente se uno dei coniugi ha agito in tempo utile (art. 113 cpv. 3 LIFD).
Già il diritto vigente prevede che l’autorità di tassazione comunica, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili, l’aliquota e l’importo dell’imposta (art. 131 LIFD). Queste indicazioni hanno lo scopo di permettere al contribuente di verificare tutti gli elementi della decisione e, se del caso, impugnare la stessa. Per garantire anche in futuro la massima trasparenza dell’imposizione dei coniugi, il calcolo alternativo deve essere parte integrante della decisione di tassazione, affinché i coniugi possano verificare il calcolo che porta all’ammontare dell’imposta applicabile. Una coppia di coniugi può pertanto impugnare la decisione di tassazione se ritiene che vi sia motivo di contestare il calcolo alternativo e che di conseguenza debba essere fatturato un importo più basso.