Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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3.5 Responsabilità dei coniugi

I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva (art. 13 cpv. 1 LIFD). La responsabilità solidale dei coniugi è una conseguenza del principio dell’unità fiscale della famiglia e si estende all’importo complessivo dell’imposta dovuta dai coniugi, sia che essa derivi dall’imposizione ordinaria o dal calcolo alternativo dell’imposta.

Nel caso dei coniugi tassati congiuntamente la responsabilità solidale decade nella misura in cui uno di essi sia insolvibile (art. 13 cpv. 1 LIFD). In tal caso ogni coniuge risponde soltanto nella misura della propria quota per l’imposta complessiva ancora dovuta. Tali quote vanno determinate nella procedura di tassazione se in tale momento l’insolvibilità è già data; se invece l’insolvibilità interviene soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione di tassazione, le quote dei coniugi sono stabilite in una decisione particolare concernente la responsabilità che può essere impugnata separatamente con mezzi ordinari, senza che ciò abbia ripercussioni sul passaggio in giudicato della decisione di tassazione.

La quota di ciascun coniuge all’imposta dovuta corrisponde al rapporto tra il suo reddito imponibile rispetto al reddito imponibile complessivo dei coniugi. Secondo il nuovo modello tale quota è determinata in base ai dati della procedura ordinaria; se l’importo risultante dal calcolo alternativo da luogo a un’imposta più bassa, il calcolo va eseguito sulla base di quest’ultima. Il calcolo alternativo non ha ripercussioni sulle quote di responsabilità dei coniugi.

3.6 Aspetti puntuali

3.6.1 Proventi da attività lucrativa indipendente

Nell’ambito del calcolo alternativo i proventi derivanti da attività lucrativa indipendente (art. 18 LIFD) sono attribuiti al coniuge che esercita tale attività.

Se un coniuge aiuta l’altro nella professione, nel commercio o nell’impresa, nella procedura ordinaria fa stato in primo luogo il salario che gli è stato versato. Tuttavia, in caso di collaborazione rilevante del coniuge o se il salario versato non corrisponde a quello usuale nel settore per l’attività svolta, il diritto vigente prevede che i proventi possano essere suddivisi a metà tra i coniugi ai fini del calcolo della deduzione per doppio reddito. Per motivi di praticabilità occorre rinunciare a questa possibilità nell’ambito del calcolo alternativo e prevedere invece che sia determinante soltanto il certificato salariale del coniuge che collabora. In assenza di un certificato salariale, i proventi sono attribuiti per intero al coniuge che esercita l’attività lucrativa indipendente.

Se ambedue i coniugi esercitano un’attività lucrativa indipendente nell’impresa comune, nel calcolo alternativo i proventi sono suddivisi a metà. In ogni caso spetta ai coniugi fornire la prova dell’esercizio comune dell’attività indipendente; i contratti di società e di lavoro come pure i conteggi dei contributi alle assicurazioni sociali forniscono indicazioni importanti a tal fine.