Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine
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3.6.2 Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti
La liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti consiste in un versamento unico che sostituisce le prestazioni ricorrenti: un caso tipico è il versamento a posteriori delle rendite mensili d’invalidità al momento della decisione di attribuzione della rendita. Questi versamenti comportano per il destinatario un inasprimento della progressione e quindi un onere non più corrispondente al principio dell’imposizione secondo la capacità economica, dato che l’aliquota progressiva dell’imposta federale diretta è impostata in funzione di proventi periodici. Per questo motivo le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti, pur rimanendo in linea di massima sottoposte alla procedura ordinaria, subiscono un trattamento speciale nell’ambito della determinazione dell’aliquota determinante: a tal fine il pagamento unico mediante un calcolo è trasformato in prestazione ricorrente e tassato in base alla cosiddetta aliquota di rendita (art. 37 LIFD).
In questi casi, nel calcolo alternativo si dovrà dapprima verificare se vi è una relazione tra la liquidazione in capitale e il reddito da attività lucrativa o quello conseguito sotto forma di rendita. In caso affermativo, la prestazione in capitale è attribuita individualmente al coniuge avente diritto e l’aliquota di rendita è applicata soltanto a tale coniuge. Se invece si tratta di proventi attribuiti per metà a ciascun coniuge, la riduzione del reddito determinante va effettuata per entrambi i coniugi.
3.6.3 Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza
Sono tassate separatamente anche le prestazioni in capitale versate dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, nonché le somme versate in seguito a decesso, lesioni corporali permanenti o pregiudizio durevole della salute. Per tali prestazioni uniche l’imposta è calcolata separatamente dagli altri redditi in base a una tariffa preferenziale pari a un quinto della tariffa determinante (art. 38 LIFD).
Tutte le prestazioni in capitale secondo l’articolo 38 LIFD percepite dai coniugi nel corso dell’anno sono sommate e tassate alla tariffa per coniugati. Ciò vale per tutte le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza che sono loro versate nel corso dell’anno.
Questa procedura può comportare uno svantaggio per le coppie sposate rispetto alle coppie di concubini in situazione analoga nei casi in cui nel corso dell’anno ambedue i coniugi ricevano ciascuno una o più prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. Anche nell’ambito di questa imposizione annuale ad hoc occorrerà pertanto effettuare un calcolo alternativo dell’imposta con attribuzione individuale delle singole prestazioni in capitale, e anche in questo caso sarà fatturato d’ufficio il più basso dei due importi così ottenuti. Le prestazioni di cui all’articolo 38 continueranno a essere tassate separatamente rispetto agli altri proventi.
3.6.4 Utili di liquidazione
Se il contribuente cessa definitivamente l’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di continuare a esercitare tale attività in