Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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3.7.2 Semplificazione delle condizioni per la concessione di deduzioni e tariffe riferite ai figli

Il diritto vigente prevede condizioni diverse per la concessione delle deduzioni e delle tariffe riferite ai figli: per esempio, mentre la deduzione per figli è accordata al genitore che provvede al sostentamento del figlio a prescindere da una eventuale comunione domestica con il medesimo, la concessione della tariffa per genitori presuppone invece che il contribuente, oltre a provvedere in modo essenziale al sostentamento del figlio, viva in comunione domestica con lui. L’attribuzione delle singole deduzioni può quindi in molti casi risultare oltremodo complicata, soprattutto nel caso delle persone non coniugate con figli, cioè dei genitori divorziati o separati e dei concubini.

Per semplicità il presente progetto prevede che l’attribuzione della deduzione dall’imposta sia vincolata alle medesime condizioni della deduzione per i figli. Di conseguenza, il contribuente che può far valere una deduzione per i figli secondo l’articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD potrà anche avvalersi della tariffa per genitori. Per quest’ultima si rinuncia quindi alle condizioni attuali secondo cui il contribuente deve vivere in comunione domestica con il figlio e provvedere in modo sostanziale al suo sostentamento.

A seguito di questa modifica la deduzione dall’imposta sarà applicata anche ai contribuenti (coniugati o no) con figli maggiorenni che seguono una formazione e che hanno un domicilio indipendente da quello dei genitori. Se la deduzione per figli è ripartita per metà, come nel caso dei genitori tassati separatamente, anche la deduzione dall’imposta sarà suddivisa per metà tra i genitori, sempreché i figli sottostiano all’autorità parentale congiunta e non siano versati alimenti. Il progetto non comporta invece modifiche per le altre forme di composizione familiare.

La tariffa per genitori sarà inoltre applicata soltanto ai coniugi e ai contribuenti con figli minorenni o con figli che seguono una formazione scolastica o professionale. I coniugi e i contribuenti non coniugati che convivono con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale non potranno più far valere la deduzione dall’imposta. Grazie alla deduzione dall’ammontare dell’imposta compresa nella tariffa per genitori si intende dare maggiore considerazione alle spese relative ai figli. La deduzione è pertanto prevista per persone con figli minorenni o in formazione che possono far valere la deduzione per figli. Finora la tariffa per genitori introdotta con l’ultima revisione è stata tuttavia riconosciuta anche ai contribuenti che vivono in comunione domestica con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, nonostante essi non possano far valere la deduzione per figli. Ora si intende correggere tale situazione. Per questi contribuenti viene tuttavia mantenuta la deduzione per sostentamento, a patto che ne siano soddisfatte le condizioni.

3.7.3 Contribuenti, coniugati e non, che convivono con persone bisognose

Secondo il diritto vigente, la tariffa per genitori (tariffa per coniugati e deduzione dall’imposta) è concessa anche ai contribuenti che vivono in comunione domestica con una persona bisognosa al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.