Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine
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Secondo il presente progetto queste persone potranno avvalersi soltanto della tariffa per coniugati o della tariffa di base (se si tratta di persone non coniugate), senza deduzione dall’imposta. Inoltre le persone non coniugate che vivono in comunione domestica con una persona bisognosa e che provvedono al suo sostentamento non potranno far valere la nuova deduzione per famiglie monoparentali, a prescindere dal fatto che vivano soli o in comunione domestica con un’altra persona adulta.
Il presente progetto comporta quindi un maggiore onere fiscale rispetto al diritto vigente sia per i coniugi che per le persone non coniugate che vivono in comunione domestica con una persona bisognosa.
3.8 Deduzione per coniugi con doppio reddito
L’introduzione del calcolo alternativo dell’imposta permette di ovviare alla penalizzazione dei coniugi con doppio reddito o pensionati, il che consentirebbe in linea di principio di rinunciare all’attuale deduzione per coniugi con doppio reddito. L’abolizione di tale deduzione avrebbe inoltre il pregio che, nell’ambito dell’imposizione ordinaria (vale a dire prima dell’applicazione del calcolo alternativo dell’imposta), si otterrebbe fondamentalmente lo stesso onere fiscale per i coniugi con reddito unico e con doppio reddito. La rinuncia alla deduzione si tradurrebbe tuttavia in un maggior onere fiscale per determinati coniugi con doppio reddito, in particolare (e a prescindere dalla fascia di reddito) quelli con un secondo reddito modesto (a seconda del reddito complessivo, inferiore a un importo oscillante tra fr. 25 000 e fr. 35 000). Tale maggior onere fiscale sarebbe avvertito soprattutto nelle fasce di reddito medie e basse.
Per impedire che si produca tale aumento dell’onere fiscale, la deduzione per coniugi con doppio reddito va sostanzialmente mantenuta anche nell’ambito della tariffa multipla con calcolo alternativo dell’imposta. In caso di introduzione di una deduzione per coniugi con reddito unico (cfr. n. 3.9), occorre invece modificare la deduzione per doppio reddito in modo tale che i coniugi con doppio reddito possano sempre beneficiare, a prescindere dall’entità del secondo reddito, di una deduzione di importo quantomeno pari a quello della nuova deduzione per reddito unico. Solo in tal modo è possibile garantire che anche i coniugi con un secondo reddito modesto non siano penalizzati in modo anticostituzionale rispetto ai coniugi con reddito unico complessivo di entità equivalente.
3.9 Deduzione per coniugi con reddito unico
A causa delle norme relative all’attribuzione dei vari redditi e deduzioni esposte al numero 3.2, il calcolo alternativo riduce l’onere fiscale soltanto nel caso dei coniugi con doppio reddito o pensionati. Nel caso dei coniugi con reddito unico che non sono penalizzati rispetto ai concubini nella stessa situazione economica, il calcolo alternativo dell’imposta non comporta quasi mai24 una riduzione del carico fiscale.
24 In presenza di redditi da sostanza elevati, il calcolo alternativo dell’imposta può avere effetti positivi anche per i coniugi con reddito unico. Combinata con la tariffa applicabile, la ripartizione a metà di tali redditi può far sì che con il calcolo alternativo dell’imposta si ottenga un’imposta inferiore rispetto a quella ottenuta con l’imposizione ordinaria.