Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine
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fasce di reddito medie e inferiori oppure con un secondo reddito o una seconda pensione di entità modesta. È pertanto opportuno mantenere la deduzione per coniugati anche nell’ambito della tariffa multipla con calcolo alternativo dell’imposta.
4 Ripercussioni delle misure sul confronto dell’onere fiscale
4.1 Confronto dell’onere fiscale di coniugi con doppio reddito e di concubini con doppio reddito nonché di coniugi pensionati e concubini pensionati
A seguito del calcolo alternativo dell’imposta, i coniugi sono ora tassati in maniera identica o più moderata rispetto ai concubini. In questo modo viene raggiunto lo scopo principale della riforma, ovvero di eliminare il permanere in determinati casi degli svantaggi fiscali delle coppie coniugate rispetto alle coppie non sposate. A causa dell’attribuzione forfettaria a metà del reddito che non proviene né da attività lucrativa né da pensioni, in casi eccezionali possono anche verificarsi costellazioni in cui i coniugi sono gravati in misura maggiore rispetto ai concubini25. Lo svantaggio fiscale dei coniugi viene comunque completamente eliminato in quasi tutti i casi, sia per i coniugi con doppio reddito sia per i coniugi pensionati.
4.2 Confronto dell’onere fiscale di coniugi con reddito unico e di coniugi con doppio reddito
Per le categorie di reddito medio-basso, nel diritto vigente esiste già un notevole maggiore onere percentuale dei coniugi con reddito unico rispetto ai coniugi con doppio reddito nella stessa situazione economica (cfr. n. 1.2.6).
Con l’introduzione del modello della tariffa multipla con calcolo alternativo dell’imposta, di una deduzione di 8100 franchi al massimo per coniugi con reddito unico e di una deduzione per coniugi con doppio reddito che ammonta almeno a questo importo, rispetto al diritto vigente può essere ampiamente ridotta la differenza dell’onere fiscale tra coniugi con doppio reddito e coniugi con reddito unico. La riduzione dipende nel singolo caso, da un lato, dall’entità del reddito complessivo da attività lucrativa dei coniugi e, dall’altro, dal rapporto del secondo reddito rispetto al reddito complessivo da attività lucrativa. È possibile delimitare i casi in cui le differenze di onere fiscale tra coniugi con doppio reddito e coniugi con reddito unico si riducono a seguito della riforma e i casi in cui le differenze invece aumentano. A dipendenza del reddito da attività lucrativa, in questa delimitazione la quota del secondo reddito diminuisce quindi con l’aumento del reddito complessivo da attività lucrativa dei coniugi. Dai calcoli dell’AFC emerge ad esempio che per un reddito da
25 In situazioni piuttosto rare in cui uno dei partner consegue esclusivamente o prevalentemente reddito da attività lucrativa e l’altro partner riscuote esclusivamente o prevalentemente un reddito patrimoniale di un importo simile, l’onere fiscale dei coniugi può eventualmente continuare a essere maggiore di quello dei concubini. Il motivo risiede nel fatto che, con il calcolo alternativo dell’imposta, il reddito patrimoniale viene attribuito a ciascun partner per metà. In questo modo la ripartizione del reddito, che è alla base del calcolo alternativo dell’imposta, è meno equa rispetto al concubinato e di conseguenza per le tariffe direttamente progressive risulta un’imposta maggiore.