Rapporto dei risultati della consultazione preliminare
Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 115 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: 021.30/2012-09-14/286
Attuazione delle direttive UE sull’interoperabilità e la sicurezza
Rapporto di valutazione sui risultati della consultazione preliminare
2.5 Organismi di controllo indipendenti4
2.5.1 Coinvolgimento di organismi di controllo indipendenti
Risposte della consultazione preliminare
La strategia di attuazione per la riforma delle ferrovie 2.2 prevede di aumentare e rafforzare il coinvolgimento di organismi di controllo indipendenti. In futuro ai progetti parteciperanno più partner, il che, tendenzialmente, porterà a processi più lunghi e costosi. Il ricorso a organismi di controllo indipendenti dovrebbe essere comunque ridotto al minimo e preventivamente stabilito con l’UFT caso per caso.
Si osserva inoltre che potrebbe essere difficile reclutare il numero necessario di organismi di controllo indipendenti.
Valutazione
Per le tratte completamente interoperabili l’introduzione di organismi notificati, organismi designati e organismi di controllo dell'MCS è stabilita in modo vincolante dalla D-interop e dalla Dsicurezza.
L’UFT intende garantire una transizione progressiva e pragmatica dal collaudato sistema attuale a quello dell’UE attraverso la possibilità di continuare a lavorare con periti per gran parte dei compiti e la possibilità di affidare diverse di queste funzioni a idonei organismi di controllo indipendenti.
Nell'avamprogetto di modifica Oferr e nel relativo commento sono stati corretti sia i criteri per stabilire quando sono necessari i rapporti di audit redatti da periti sia le definizioni degli organismi di controllo indipendenti; inoltre i compiti di questi ultimi sono stati descritti in modo più preciso. La loro descrizione sarà migliorata ulteriormente nella direttiva «Organismi di controllo indipendenti». A partire dall’inizio di novembre 2012 si cercherà il dialogo con i rappresentanti delle ferrovie sulla base di un progetto di direttiva.
Rispetto all’attuale situazione giuridica (art. 6 cpv. 3 Oferr), ciò significa che le condizioni necessarie per richiedere un rapporto di audit saranno sancite nell’Oferr. Di conseguenza, e indipendentemente dalla proposta di precisazione della base giuridica, in futuro l’UFT sarà tenuto a esigere, per determinati aspetti, rapporti di audit redatti da periti, diversamente da quanto avvenuto finora. Attualmente non per tutti i progetti di grande rilevanza per la sicurezza viene richiesto un rapporto di audit redatto da periti, il che, anche dal punto di vista della parità di
4 Il termine «servizi di valutazione della conformità» usato nella strategia di attuazione è stato nel frattempo sostituito dal termine «organismi di controllo indipendenti», che comprende gli organismi notificati, gli organismi designati, gli organismi di controllo dell'MCS e i periti.