Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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ficati soltanto gli importi massimi fissati per ogni programma d’agglomerato cofinanziato e l’aliquota contributiva della Confederazione all’intero programma. Quest’ultima si applica a ogni misura cofinanziata. L’importo massimo di un programma d’agglomerato non è un importo forfetario, bensì la somma degli importi massimi delle singole misure finanziate.
Cpv. 2
In sede di elaborazione della LFIT, si era in origine previsto di vincolare lo stanziamento dei contributi alla condizione secondo cui i lavori di costruzione avrebbero dovuto iniziare prima della fine del periodo quadriennale corrispondente alla generazione dei corrispondenti programmi d’agglomerato (2011–2014, 2015–2018, ecc.). Nel quadro dei programmi d’agglomerato di prima generazione, la Confederazione ha poi deciso di rinunciare a questa condizione, vista l’allora carenza di liquidità del fondo84, né ne ha previsto l’introduzione per i programmi d’agglomerato di seconda generazione. Per garantire un’esecuzione efficiente dei singoli progetti, occorre tuttavia fissare un limite temporale per la loro esecuzione. Questo capoverso conferisce quindi al DATEC la competenza di stabilire i termini entro cui i lavori devono essere avviati, pena l’estinzione del diritto ai contributi.
Art. 37 cpv. 2
Questa disposizione conferisce al DATEC la competenza di emanare un’ordinanza in cui disciplinare la procedura concernente la concessione dei contributi destinati a progetti di ricerca nel settore stradale. L’articolo 16 capoverso 5 della legge federale del 7 ottobre 198385 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, da cui prende le mosse l’ordinanza in vigore del DATEC del 23 febbraio 201286 sul promovimento della ricerca nel settore stradale, sancisce soltanto in termini generali che i dipartimenti possono, per compiti d’interesse pubblico, partecipare ai costi di progetti di ricerca. Manca quindi una norma vera e propria che disciplini esplicitamente la competenza di emanare un’ordinanza al riguardo.
3.3.2 Legge del 19 dicembre 199787 sul traffico pesante
Art. 19
Essendo ora seguito dal nuovo articolo 19a, l'articolo 19 non è più la sola disposizione della sezione 5 e, conformemente alle direttive di tecnica legislativa della Confederazione, deve quindi essere munito di una rubrica.
Art. 19a Impiego dei mezzi ricavati dal 2008 in seguito all’aumento della tassa
Questo articolo è stato ripreso dall’articolo 14 LFIT, eccetto il capoverso 3, che è stato integrato nella LUMin per ragioni legate alla sistematica. I mezzi supplementa-
84 FF 2009 7221, in particolare pag. 7242
85 RS 420.1
86 RS 427.72
87 RS 641.81