Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine

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ri che, dal 2008, spettano ai Cantoni in seguito all’aumento della TTPCP sono impiegati già oggi per mantenere il sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e in quelle periferiche. Poiché, in futuro, questi impianti stradali non saranno finanziati mediante il FOSTRA, la disposizione sinora sancita nella LFIT non può essere integrata nella nuova legge. Essendo i mezzi tuttavia strettamente correlati alla TTPCP, le considerazioni legate alla sistematica giustificano l’integrazione della diposizione nella legge sul traffico pesante. I contributi stanziati secondo questo articolo saranno versati per l’ultima volta nel 2027 (cfr. anche i commenti all’art. 14 LUMin).

3.3.3 Legge federale del 21 giugno 199688 sull’imposizione degli oli minerali

Art. 12 cpv. 2

Nella variante principale si propone di aumentare il supplemento fiscale sugli oli minerali da 300 a 450 franchi per 1000 litri a 15oC; nella variante secondaria, invece, l’aumento è da 300 a 420 franchi.

Art. 12d Compensazione del rincaro

Cpv. 1

Mentre le spese per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle infrastrutture stradali sono soggette all’evoluzione del rincaro, la tariffa dell’imposta sugli oli minerali è fissata per legge come contributo in franchi e resta quindi invariata, indipendentemente dall’evoluzione del rincaro. La disposizione in oggetto conferisce al Consiglio federale la facoltà di procedere, mediante ordinanza, a una compensazione del rincaro sulla tariffa dell’imposta sugli oli minerali; ciò consente di contrastare la diminuzione reale delle entrate in seguito all’evoluzione del rincaro ed evitare che tale evoluzione renda necessaria, di volta in volta, una revisione di legge. Anche in futuro, spetterà tuttavia all’Assemblea federale, nel quadro del normale iter legislativo, approvare gli adeguamenti, in termini reali, dell’aliquota fiscale in vigore.

La compensazione del rincaro sulla tariffa d’imposta può essere effettuata soltanto a determinate condizioni: innanzitutto l’indice di rincaro dev’essere aumentato di almeno il tre per cento dall’ultimo adeguamento o dall’ultima compensazione del rincaro della tariffa applicabile; secondariamente, la compensazione deve essere necessaria per poter garantire il finanziamento dei compiti e delle spese connessi al traffico stradale. Per stabilire se questa necessità sussiste, il Consiglio federale si baserà sulla pianificazione finanziaria dei 4–5 anni successivi; in questo modo potrà essere garantito il finanziamento dei progetti in fase di costruzione o prossimi alla realizzazione.

88 RS 641.61