Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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franchi, il che significa che, di qui al 2027, saranno impiegati 20 milioni di franchi all’anno per finanziare questi contributi. La disposizione in oggetto serve a garantire che, trasferendo i contributi per le strade principali dal FI al FSTSnuovo, venga trasferito anche il versamento iniziale nel FI ad essi associato. Stando alle stime, alla liquidazione del FI la parte rimanente di questo versamento dovrebbe ammontare a 220 milioni di franchi (il che corrisponde agli 11 anni che dovrebbero restare per il versamento dei contributi, presupponendo che il cambiamento di sistema avvenga nel 2017).
Cpv. 3
In questo capoverso si precisa che il fondo può continuare a disporre dei crediti d’impegno approvati con il decreto federale del 4 ottobre 200680 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale, ma non ancora richiesti al momento della liquidazione del fondo. Secondo l’articolo 6 del decreto, il Consiglio federale può aumentare i singoli crediti d’impegno per adeguarli al rincaro comprovato e all’imposta sul valore aggiunto. Anche nella presente legge viene pertanto prevista la stessa possibilità.
Art. 14 Referendum ed entrata in vigore
Cpv. 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Cpv. 2 e 3
Poiché la nuova legge e la modifica della Costituzione federale sono interdipendenti, occorre coordinare l’entrata in vigore dei due atti.
3.3 Modifica di altri atti normativi
3.3.1 Legge federale del 22 marzo 198581 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali
Ingresso
Tra i rimandi nell’ingresso va aggiunto il nuovo articolo 85a Cost.
Art. 4
Cpv. 2
Con la creazione del nuovo fondo, l’articolo 4 capoverso 2 diviene privo di oggetto e va pertanto abrogato. La suddivisione dei mezzi destinati alle strade nazionali è ora disciplinata nell’articolo 4 della nuova legge.
80 FF 2007 7705