Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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Cpv. 5
Oggi i Cantoni ricevono almeno il dieci per cento delle entrate a destinazione vincolata provenienti dall’imposta sugli oli minerali assegnate al traffico stradale sotto forma di contributi non direttamente vincolati alle opere. Ipotizzando che l’imposta sugli oli minerali riscossa sui carburanti e il relativo supplemento non subiscano variazioni e tenendo conto dell’attuale tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali, si stima che tra il 2017 e il 2030 saranno versati in media 340 milioni di franchi all’anno a titolo di contributi non direttamente vincolati alle opere.
Poiché, in futuro, i contributi non direttamente vincolati alle opere saranno finanziati esclusivamente con il gettito dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (imposta di base), è necessario adeguare la base di calcolo e la quota di partecipazione a questi contributi. Basandosi sulle previsioni relative all’evoluzione delle entrate, tale quota, fissata al 26 per cento, dovrebbe consentire di raggiungere il livello contributivo atteso conformemente al diritto vigente.
Cpv. 6
Questa disposizione si riallaccia all’articolo 9 capoverso 2 LFOSTRA. La compensazione delle riserve è sancita nella LUMin, che funge da atto normativo mantello per il nuovo fondo e per il FSTSnuovo. Questo meccanismo di compensazione delle riserve è stato concepito per garantire una certa flessibilità di finanziamento. Per riserva «adeguata» si intende, nel caso del nuovo fondo, un importo compreso tra 800 milioni e un miliardo di franchi e per il FSTSnuovo un importo di circa 300–400 milioni di franchi; queste riserve devono consentire di assorbire, in entrambi i casi, un perdita di entrate ovvero un’eccedenza di uscite pari al tre per cento annuo per un periodo di 4–5 anni.
Art. 13 cpv. 3
Il secondo periodo, trasferito dalla LFIT alla LUMin per ragioni legate alla sistematica, va inteso come un’istruzione di cui l’autorità deve tenere conto nel calcolo dei contributi globali.
Art. 14 Contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche
Questa disposizione è stata ripresa per analogia dalla LFIT (art. 8). Considerato che il tetto massimo dei mezzi impiegati per stanziare contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche è pari a 800 milioni (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d del decreto federale del 4 ottobre 200682 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale), i contributi potranno essere versati soltanto fintantoché questo tetto massimo non sarà stato raggiunto. Alla luce della struttura dei contributi annui, il credito complessivo per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche si esaurirà di qui al 2027 (data di scioglimento del FI ai sensi dell’art. 13 LFIT). Per questa
82 FF 2007 7705