Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine

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ragione, la disposizione in oggetto sancisce che l’ultimo versamento dei contributi sarà effettuato nel 2027.

Art. 17a

Cpv. 2

L’articolo 17a capoverso 2 LUMin è stato modificato per specificare che i contributi provenienti dal FOSTRA e destinati al traffico d’agglomerato possono essere versati unicamente se i mezzi impiegati servono effettivamente a migliorare la situazione del traffico negli agglomerati. Alla luce di questo principio, ripreso dall’articolo 7 capoverso 5 LFIT, sono cofinanziate le infrastrutture stradali, ferroviarie e del traffico lento collocate all’interno del perimetro di una città o di un agglomerato ovvero le misure infrastrutturali realizzate parzialmente o integralmente al di fuori di una città o di un agglomerato, ma i cui effetti interessano prevalentemente l’agglomerato o gli agglomerati confinanti (cfr. art. 19 cpv. 2 OUMin). Occorre inoltre che i contributi concorrano a migliorare in modo comprovato i sistemi viari nello spazio interessato. Il finanziamento mediante il FOSTRA si giustifica altresì soltanto se le misure infrastrutturali interessate non possono essere finanziate facendo ricorso ad altri fondi federali. È il caso, per esempio, delle infrastrutture ferroviarie negli agglomerati (come la rete celere regionale). Conformemente al decreto FABI, in futuro i progetti ferroviari che non sono ancora stati iniziati e che sono contemplati nei programmi d’agglomerato non saranno finanziati attraverso il FOSTRA, bensì con i mezzi provenienti dal FInFer (cfr. il messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il controprogetto diretto83 e le spiegazioni nell’allegato VI). Il criterio di riferimento è dunque il seguente: se i fondi per la costruzione o l’esercizio di un’infrastruttura ferroviaria provengono dalla Confederazione, anche i lavori di potenziamento vanno finanziati mediante il FinFer. I capoversi 6 e 7 dell’articolo 7 LFIT, concernenti appunto progetti di questa natura, non sono dunque stati ripresi nella LUMin. I contributi per altri progetti ferroviari negli agglomerati (p. es. linee tramviarie, ferroviarie o delle ferrovie cittadine) possono invece essere finanziati mediante il FOSTRA.

Cpv. 2bis

Può succedere che l’impiego di materiale rotabile speciale di nuova fattura e concepito per garantire un collegamento capillare consenta di risparmiare sui costi infrastrutturali. In questi casi, ricorrere al FOSTRA a titolo di cofinanziamento risponde alla logica perseguita di un impiego efficiente delle risorse finanziarie.

Art. 17e

Cpv. 1

Nel diritto in vigore (LFIT e LUMin) non viene disciplinato il rapporto tra gli importi massimi fissati per i programmi d’agglomerato e quelli fissati per le singole misure cui sono destinati i finanziamenti. L’aggiunta proposta serve pertanto ad ancorare a livello di legge una prassi ormai diffusa. Nel decreto federale sono speci-

83 FF 2012 1283