Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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Cpv. 3
Come avviene già nel quadro della LFIT, gli averi del fondo non sono gravati di interessi.
Art. 10 Approvazione del consuntivo e della pianificazione finanziaria
I conti sono approvati dal Parlamento (cpv. 1). L’idea che soggiace al secondo capoverso è quella secondo cui il Parlamento dev’essere costantemente informato dello stato del FOSTRA: a tal fine, il Consiglio federale dovrà presentargli, insieme al preventivo, una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi a quest’ultimo.
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
La nuova legge rende priva di oggetto la LFIT, che può dunque essere abrogata.
Art. 12 Modifica di altri atti normativi
I commenti relativi alle singole modifiche sono riportati al numero 3.3
Art. 13 Disposizione transitoria
Cpv. 1
I compiti sinora finanziati mediante il FI saranno d’ora in poi finanziati mediante il nuovo fondo (fatta eccezione per i contributi destinati a mantenere il sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche). Di conseguenza, le riserve di liquidità che diventano disponibili alla liquidazione del FI (detratte quelle per il finanziamento dei contributi di cui sopra) verranno trasferite al nuovo fondo sotto forma di versamento unico (cfr. commenti al cpv. 2). Per i compiti che, in futuro, saranno finanziati con il FOSTRA, quest’ultimo riceve, sotto forma di versamento iniziale, una quota della riserva disponibile del FSTS. I compiti in oggetto riguardano le strade nazionali e includono i versamenti nel FI destinati a finanziare il completamento della rete, l’eliminazione dei problemi di capacità e i contributi per i provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati. L’importo del versamento che, dal FSTS, viene trasferito al FOSTRA, è calcolato in base alla quota media delle uscite (sugli esborsi globali del FSTS) effettuate per i compiti menzionati negli ultimi cinque esercizi.
Cpv. 2
Alla sua entrata in vigore, il FI è stato alimentato con 2,6 miliardi di franchi provenienti dal FSTS. Conformemente all’articolo 2 capoverso 2 LFIT, questo versamento iniziale può essere impiegato unicamente per finanziare il completamento della rete delle strade nazionali, la rimozione di problemi di capacità esistenti e i contributi al mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. La quota del versamento iniziale assegnata (fino al 2027) ai contributi destinati a tale mantenimento è pari a 400 milioni di