Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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L’articolo 4 disciplina il secondo caso di un possibile blocco patrimoniale, ovvero quello che nell’ordine cronologico soppravviene susseguentemente. Il Consiglio federale può ordinare detto blocco dopo che l’assistenza giudiziaria è fallita a causa della situazione di dissesto delle strutture statuali nello Stato di provenienza. Un simile blocco avviene nell’ottica di una confisca, in un procedimento di diritto amministrativo in Svizzera, di valori patrimoniali acquisiti illecitamente affinché possano essere restituiti allo Stato di provenienza. Una corrispondente base giuridica è già stata creata nel 2011 con la LRAI, le cui disposizioni materiali vengono riprese nel presente avamprogetto di legge. Nel contempo è previsto, all’articolo 4, di ampliare per, una portata strettamente definita, le possibilità, esistenti oggi, di blocco e confisca di simili valori patrimoniali.

Articolo 3 Blocco in vista di una collaborazione in materia di assistenza

giudiziaria

Questo articolo disciplina il blocco di valori patrimoniali in virtù del diritto amministrativo appena prima o subito dopo un sovvertimento politico, al fine di sostenere la futura collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza, come menzionato al capoverso 1. Si tratta di un provvedimento cautelare inteso a facilitare l’avvio di relazioni di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e lo Stato di provenienza. Solitamente, un simile ordine di blocco riguarda un’ampia cerchia di destinatari (tutti gli intermediari finanziari e altre istituzioni che detengono valori patrimoniali delle persone interessate dal blocco), ovvero un numero non meglio definito di valori patrimoniali e viene perciò, di regola, emanato sotto forma di ordinanza. Un elenco allegato a quest’ultima indica le persone politicamente esposte i cui valori patrimoniali sono interessati dal blocco.

In passato, il Consiglio federale ha più volte ordinato blocchi di patrimoni a scopo conservativo; l’ultima volta è stato quando, sulla scia degli avvenimenti legati alla primavera araba, ha ordinato il blocco in via cautelativa dei valori patrimoniali di Ben Ali (Tunisia) e di Mubarak (Egitto). Il rapido blocco di valori patrimoniali di dubbia provenienza impedisce che possano lasciare la Svizzera e in questo modo lo Stato di provenienza dispone del tempo necessario per avviare indagini penali e presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Di solito, le indagini nello Stato di provenienza sono incentrate sull’accusa di corruzione o di gravi delitti patrimoniali analoghi.

L’ordine di un blocco in virtù dell’articolo 3 è a discrezione del Consiglio federale (disposizione potestativa), poiché va considerato il fatto che una simile decisione va presa sempre nel contesto generale della tutela degli interessi della Svizzera. L’attuale prassi mostra che il Consiglio federale ha ordinato blocchi di patrimoni a scopi conservativi soltanto in relazione a sovvertimenti politici assai significativi nello Stato di provenienza (caduta di Ferdinand Marcos/Filippine nel 1986 e Tunisia, Egitto, Libia e Costa d’Avorio all’inizio del 2011). Si intende portare avanti questa prassi prudenziale sulla base delle nuove disposizioni legali. Occorre tenere conto anche delle circostanze particolari in cui si trova il Paese di provenienza. Nel valutarle, il Consiglio federale deve giungere alla conclusione che vi sono prospettive per una collaborazione in materia di assistenza giudiziaria e che nello Stato di provenienza c’è la conseguente volontà politica. Il Consiglio federale tiene altresì conto del fatto che le peculiarità di una situazione di svolta post-rivoluzionaria