Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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La lettera c stabilisce quali valori patrimoniali possono essere soggetti a un blocco a scopo conservativo. Deve trattarsi di valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di persone politicamente esposte o di persone a loro vicine oppure di valori patrimoniali ai quali dette persone hanno economicamente diritto. Sono da incudere anche valori patrimoniali di persone giuridiche. La seconda parte della frase precisa la cerchia delle persone ai cui valori patrimoniali può essere imposto un blocco a scopo conservativo ai sensi dell’articolo 3. Si tratta esclusivamente di persone politicamente esposte di cui si presume che si siano rese colpevoli di corruzione, sottrazione di fondi o altri crimini. Per giudicare nel singolo caso se tali condizioni sono adempiute per una determinata persona, sono determinanti le stesse fonti di cui alla lettera b. In conformità con lo scopo conservativo del blocco, per adottare mediante un blocco i primi provvedimenti conservativi in virtù del presente avamprogetto non deve essere stabilita per legge l’effettiva colpevolezza delle persone interessate, come neppure deve essere stabilita la provenienza, illecita o derivante da un reato, dei valori patrimoniali. Quanto alle possibili fattispecie di reati, oltre agli atti di corruzione veri e propri, può trattarsi anche di gravi reati patrimoniali, come nel caso Abacha (Nigeria).

La nozione di «facoltà di disporre» è definita in base a quanto già sancito nella LRAI. Essa è quindi analoga a quella che figura nelle disposizioni del Codice penale sulla confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale e si accosta inoltre alla nozione di «disponibilità», ossia alla volontà di possedere una cosa in

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funzione della possibilità effettiva . Si tratta, per esempio, di un avente economicamente diritto ai sensi della LRD che, in un modo o nell’altro (tramite procure, trust, ma anche tramite un prestanome), ha accesso ai valori di un conto bancario di cui non è titolare e su cui ha facoltà di disporre anche solo indirettamente. La nozione di «facoltà di disporre» va quindi intesa in senso lato: vanno contemplate tutte le possibili relazioni di una persona con i valori patrimoniali in questione, anche quelli di persone giuridiche.

Secondo la lettera d, sarà la tutela degli interessi della Svizzera, quale quello di difendersi contro un danno d’immagine, ad esigere il blocco. Nel singolo caso è però possibile che anche un provvedimento meno esteso di un blocco potrebbe risultare efficace, oppure che vi siano ragioni di ordine politico che vanno contro l’ordine di un blocco. È decisivo il contesto generale degli interessi della Svizzera in materia di politica estera, di politica dei diritti dell’uomo, di politica economica e di altri suoi interessi.

Il capoverso 2 considera infine l’aspetto dell’armonizzazione e del coordinamento internazionali di blocchi di patrimoni a scopo conservativo. L’esperienza mostra che i valori patrimoniali di persone politicamente esposte sospettate di corruzione o di altri reati non sono generalmente investiti su un’unica piazza finanziaria, ma che sussiste piuttosto una complessa rete di strutture d’investimento, di trust, di società ombra ecc., a orientamento internazionale e concernente varie giurisdizioni. Considerato tutto ciò, un blocco di patrimonio a scopo conservativo che si limita a singoli Stati è in grado di raggiungere il suo scopo solamente in misura limitata.

Il Consiglio federale è intenzionato a creare un contesto internazionale in cui valgano pari condizioni per tutti i partecipanti (il cosiddetto «level playing field»). Intende così assicurare che sia tutelata la competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera, in particolare nel campo della gestione patrimoniale, e della piazza

30 Così anche nell’articolo 72 CP e nel relativo messaggio, FF 1993 III 193 226