Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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sensi dell’articolo 4, come la successiva confisca (cfr. art. 14 segg.), sono sussidiari alla collaborazione in materia di assistenza giudiziaria e possono essere emanati sotto forma di ordinanza o mediante decisione.
L’articolo 4 riprende in sostanza le pertinenti disposizioni della LRAI, fatta eccezione per il capoverso 2 che ne rappresenta un’evoluzione. La LRAI è entrata in vigore il 1° febbraio 2011, andando a integrare il dispositivo legale svizzero concernente l’Asset Recovery, creato a seguito delle esperienze fatte con gli averi bloccati in Svizzera, per esempio nel caso dell’ex dittatore haitiano Jean-Claude Duvalier. Nel caso Duvalier, l’assistenza giudiziaria ha rischiato di fallire in via definitiva a causa del dissesto delle strutture statuali nel Paese di provenienza (Haiti), il che avrebbe significato che gli averi bloccati avrebbero dovuto essere liberati sebbene sussistessero fortissimi indizi che provenivano da corruzione e reati analoghi e che fossero stati dissimulati. Se il procedimento avesse avuto un simile esito, sarebbe stato assai insoddisfacente per la Svizzera e la sua reputazione. Il nostro Paese non ha alcun interesse a nascondere valori patrimoniali di dubbia provenienza sulla sua piazza finanziaria, per lasciarli alla facoltà di disporre di quelle persone che molto probabilmente si sono arricchite illecitamente. Per reagire a questa situazione, con la LRAI la Svizzera ha creato la possibilità di bloccare presumibili averi di potentati, confiscandoli successivamente in un procedimento di diritto amministrativo innanzi ai tribunali svizzeri qualora l’assistenza giudiziaria risulti infruttuosa a causa del dissesto delle strutture statuali nello Stato di provenienza (cosiddetti «failing» o
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«failed states», ossia «Stati falliti») .
Al pari del diritto vigente nella LRAI, l’articolo 4 capoverso 1 indica le condizioni per un blocco in vista di una successiva confisca di valori patrimoniali in virtù del diritto amministrativo; trattasi quindi degli stessi criteri. Riguardo ai valori patrimoniali, si aggiunge unicamente che possono essere bloccati anche quelli di persone giuridiche. Questa formulazione appare già nell’articolo 3, poiché si riprende la definizione del progetto GAFI del 27 febbraio 2013 (v. in merito i commenti agli articoli 2 e 3). Il procedimento di confisca si applica quando la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria è fallita a causa del dissesto delle strutture statuali nello Stato di provenienza. Per un blocco ai sensi dell’articolo 4 devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
Secondo la lettera a, i valori patrimoniali devono essere in precedenza provvisoriamente sequestrati nell’ambito di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dallo Stato di provenienza. L’apertura di un procedimento di assistenza giudiziaria prova la disponibilità e la volontà dello Stato di provenienza a collaborare. La disposizione specifica nel contempo che un blocco ai sensi dell’articolo 4, e la successiva confisca, sono sussidiari all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
Secondo la lettera b, i valori patrimoniali devono sottostare alla facoltà di disporre di persone politicamente esposte o di persone a loro vicine. La nozione di «facoltà di disporre» è già stata spiegata all’articolo 3 lettera c.
Secondo la lettera c si presuppone inoltre che lo Stato di provenienza non possa soddisfare le esigenze del procedimento di assistenza giudiziaria a causa del dissesto delle sue strutture statuali. Si pensi a casi di cosiddetti «Stati falliti» («failed states»), in cui lo Stato richiedente non è in grado di fornire la necessaria collabora-
31 Cfr. in merito il messaggio concernente la LRAI del 28 aprile 2010, FF 2010 2871.