Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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d’investimento svizzera. Il Consiglio federale tiene perciò a evitare che il nostro Paese agisca per conto suo e dunque isolato dai Paesi partner. Se, tuttavia, lo esigono i propri interessi, nel singolo caso la Svizzera deve potere agire indipendentemente da altri Stati e quindi anche prima di essi.
Il Consiglio federale ha finora tenuto conto di queste circostanze nell’applicare l’attuale prassi, in particolare sulla scia degli avvenimenti legati alla primavera araba. Nei casi dei presidenti rovesciati Ben Ali (Tunisia), Mubarak (Egitto) e Gheddafi (Libia), con i blocchi di patrimoni la Svizzera ha sì avuto la reazione più rapida a livello mondiale rispetto alle svolte storiche nel Nord Africa; il Consiglio federale ha tuttavia fatto in modo che la Svizzera non agisse in maniera isolata. Prima di decidere il blocco, ha perciò svolto opportuni accertamenti presso altri Stati e gruppi di Stati, ad esempio l’UE, che hanno seguito pochi giorni dopo, in tutti i casi summenzionati, con propri blocchi di patrimoni.
Un maggiore coordinamento internazionale quanto all’ordine di provvedimenti di blocco a scopo conservativo è opportuno, poiché il coordinamento accresce l’efficacia dei provvedimenti e rende più difficili potenziali trasferimenti di patrimoni verso altre piazze finanziarie simili. Il Consiglio federale si adopererà a tale scopo a livello internazionale. L’elaborazione di standard internazionali riguardanti il coordinamento preliminare di blocchi di patrimoni richiederà però un certo tempo e attualmente non si sa se e quando vi saranno tali standard. Considerate queste circostanze, il capoverso 2 sancisce che il Consiglio federale – proseguendo nella sua attuale prassi – prima di ordinare un blocco di patrimonio accerta la posizione dei principali Paesi partner riguardo a provvedimenti affini. Quando ordina provvedimenti di blocco, questi di regola vanno coordinati con detti Paesi per quanto concerne i tempi e in ordine al contenuto. Questa disposizione gli lascia tuttavia la competenza, in caso di necessità, di ordinare rapidamente provvedimenti indipendentemente da altri Stati. Se il processo di concertazione internazionale dei provvedimenti di blocco rischia per esempio di protrarsi per diverse settimane, un blocco potrebbe perdere il suo effetto conservativo in caso di ulteriore attesa. In un caso del genere, il Consiglio federale deve potere agire autonomamente anche in futuro. Oltre ai più importanti Paesi limitrofi quali la Germania e la Francia, i principali Paesi partner sono anche altri Paesi dell’UE o quelli con piazze finanziarie importanti, ad esempio gli Stati Uniti.
Articolo 4 Blocco in vista di una confisca in caso di fallimento
dell’assistenza giudiziaria
Il blocco in virtù dell’articolo 4 si differenzia in maniera sostanziale da quello in virtù dell’articolo 3. Un blocco in via cautelativa secondo quest’ultimo avviene subito all’inizio di un caso e si prefigge di facilitare l’avvio di relazioni di assistenza giudiziaria. L’articolo 4 disciplina invece le condizioni alle quali il Consiglio federale può ordinare un blocco del patrimonio in vista di una successiva confisca. Si opererà in tal senso soltanto quando sarà risultata impossibile una restituzione tramite i canali dell’assistenza giudiziaria. Per evitare la fuga dei fondi sospetti per il fatto che i provvedimenti ordinati nell’ambito dell’assistenza giudiziaria rischiano di decadere, è necessario un nuovo blocco in virtù del diritto amministrativo. Dopo che viene ordinato questo provvedimento a titolo cautelativo, si prepara l’azione di confisca; i presupposti sono quelli indicati nel presente avamprogetto. Il blocco ai