Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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La prima sezione (Disposizioni generali) descrive nell’articolo 1 l’oggetto dell’avamprogetto di legge e stabilisce l’obiettivo e il campo d’applicazione. L’articolo 2 contiene una definizione delle persone che possono essere interessate da blocchi, confische e restituzioni di valori patrimoniali, nello specifico persone politicamente esposte straniere (PPE) e persone a loro vicine.

La seconda sezione disciplina il blocco di valori patrimoniali. In conformità con la situazione giuridica già vigente, l’avamprogetto di legge prevede due generi di provvedimenti di blocco che possono avere luogo in momenti differenti e con obiettivi diversi. La seconda sezione contiene inoltre disposizioni per eseguire blocchi di patrimoni, che comprendono in particolare la durata di tali blocchi, gli obblighi di notifica e di informazione e i principi per amministrare gli averi patrimoniali bloccati. Si prevede poi la possibilità di una soluzione negoziale per una restituzione dei valori patrimoniali.

La terza sezione illustra con quali provvedimenti la Svizzera può sostenere lo Stato di provenienza nei suoi sforzi per ottenere la restituzione di valori patrimoniali presumibilmente illegali. Si tratta di una codifica della prassi sviluppata negli ultimi anni. La sezione è integrata da una disposizione intesa a consentire in futuro alle autorità svizzere di trasmettere allo Stato di provenienza, a condizioni strettamente definite, informazioni sui valori patrimoniali bloccati, che possono essere utilizzate da detto Stato esclusivamente per presentare o completare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera.

La quarta e quinta sezione disciplinano la confisca in virtù del diritto amministrativo di valori patrimoniali nell’ambito di un procedimento giudiziario in Svizzera e stabiliscono in base a quali principi può avvenire la restituzione allo Stato di provenienza di valori patrimoniali bloccati o confiscati. Si tratta in primo luogo di trasferire le disposizioni materiali della LRAI nel nuovo progetto legislativo.

La sesta sezione contiene disposizioni sulla protezione giuridica. Le sezioni da sette a nove contengono articoli sulla collaborazione tra autorità, sul trattamento di dati personali e sulle disposizioni penali. La decima sezione disciplina la disposizioni finali.

2.2 Commento dettagliato delle disposizioni della legge

2.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Questo articolo sancisce in maniera dichiaratoria lo scopo e il campo d’applicazione dell’avamprogetto di legge. La nuova legge stabilisce le condizioni in base alle quali la Confederazione può adottare provvedimenti per sequestrare gli averi dei potentati depositati in Svizzera e facilitarne la restituzione allo Stato di provenienza. Si tratta di valori patrimoniali di persone politicamente esposte o di persone a loro vicine di cui si presume che si siano rese colpevoli di corruzione, di sottrazione di fondi o di altri crimini. La legge, ovvero i provvedimenti previsti in essa, mirano quindi esclusivamente i valori patrimoniali di persone politicamente esposte collegate a gravi reati. Ciò corrisponde all’attuale prassi della Confederazione e va affermato in modo