Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
L’esperienza mostra che le persone politicamente esposte o le persone a loro vicine talvolta esercitano il controllo sui valori patrimoniali che formalmente sono di proprietà di una persona giuridica. L’utilizzo di persone giuridiche e costrutti ausiliari per occultare l’effettiva facoltà di disporre su valori patrimoniali sospetti è un
24
fenomeno sempre più attentamente indagato a livello internazionale . Siffatti valori patrimoniali devono, per coerenza, rientrare anch’essi nel campo di applicazione del presente atto normativo, altrimenti oggetto e scopo dell’avamprogetto di legge verrebbero vanificati (cfr. in merito il commento all’articolo 3 dell’avamprogetto di legge). L’avamprogetto di legge prevede perciò in varie parti aggiunte in tal senso, che si riallacciano al criterio dell’avente diritto economico, ovvero precisano che talune disposizioni del presente atto legislativo contemplano anche valori patrimoniali di persone giuridiche.
Nel quadro dei lavori legislativi è sorta la questione del trattamento di cosiddetti fondi di Stato, ossia fondi di investimento dello Stato o da esso controllati, che si
25
manifestano sempre più quali investitori diretti attivi all’estero .
I fondi di Stato presentano rischi specifici che il Consiglio federale ha iniziato a
26
osservare attentamente già nel gennaio del 2008 . Di massima, l’accesso di capitale estero in Svizzera è libero; finora è stato respinto un obbligo di autorizzazione preliminare per attività d’investimento di fondi di Stato esteri nel nostro Paese.
La problematica del blocco di fondi di Stato si differenzia in maniera sostanziale da quella dei singoli potentati. Mentre nel caso dei singoli individui occorre un chiarimento attraverso l’assistenza giudiziaria, la provenienza dei fondi di un fondo di Stato non deve essere chiarita allo stesso modo. I fondi di Stato sono di proprietà di uno Stato e non di individui. Un cambiamento di governo non modifica assolutamente i rapporti di proprietà; la facoltà di disporre dei valori patrimoniali passa piuttosto al nuovo governo.
Difficilmente il fondo di Stato, in quanto tale, sarà oggetto di indagini penali e di domande di assistenza giudiziaria. Eventuali indagini possono tutt’al più riferirsi a elementi patrimoniali di un fondo di Stato che la persona politicamente esposta ha sottratto e di cui si è appropriata illecitamente. Sono però ipotizzabili anche altri concorsi di circostanze. L’idea del «titolo conservativo» può per esempio rendere necessario il blocco di un fondo di Stato qualora non sia chiaro se membri del governo rovesciato continuino eventualmente ad avere la facoltà di disporre dei valori patrimoniali del fondo. Nel caso della Libia si è visto ad esempio che dopo la caduta di Gheddafi non è stato possibile escludere che egli avesse ancora accesso ai valori patrimoniali del fondo di Stato. Il Consiglio federale deve perciò avere la possibilità, in casi eccezionali, di applicare un provvedimento di blocco anche a un fondo di Stato. Le disposizioni riguardanti i valori patrimoniali di persone giuridiche assicurano che tale possibilità sia garantita. Un fondo di Stato deve poter rimanere blocca-
24V. p. es. lo studio della Banca mondiale «The Puppet Masters- How the Corrupt Use
Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to do about it»,
http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821388945?mode=embed&layout=htt p://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&showFlipBtn=true.
25Il Fondo monetario internazionale definisce i fondi di Stato (sovereign wealth fund –
SWF) come «special investment funds created or owned by governments to hold foreign assets for long-term purposes».
26Cfr. il comunicato stampa della SECO del 30.1.2008: Osservazione attiva dei fondi di