Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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chiaro nell’articolo 1. Conformemente al diritto svizzero , sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. I successivi articoli della legge affermano poi esplicitamente, nel senso di disposizioni potestative, che è a discrezione della Confederazione se e in quale misura vuole attivarsi. Essa decide nel singolo caso qual è il modo di agire più idoneo per tutelare gli interessi della Svizzera. Si tratta di proteggere la reputazione della piazza finanziaria svizzera e le relazioni bilaterali con altri Stati, in particolare con gli Stati di provenienza di averi dei potentati. Per tutelare gli interessi svizzeri nel senso del presente avamprogetto di legge occorre però anche impegnarsi in favore di valori e di obiettivi sanciti dalla Costituzione, ad esempio per aiutare le popolazioni nel bisogno e lottare contro la povertà nel mondo. Studi e analisi internazionali mostrano che la corruzione di persone politicamente esposte e i deflussi di patrimoni illegali a essa collegati per molti Paesi in via di sviluppo e Paesi emergenti rappresentano un notevole ostacolo sulla via verso uno sviluppo economico durevole. In linea di principio, la Svizzera ha un interesse che i detentori del potere agiscano sempre più conformemente allo Stato di diritto e vengano chiamati a rispondere secondo i criteri di quest’ultimo.

Articolo 2 Definizioni

L’articolo contiene la definizione legale delle persone che possono essere interessate da blocchi, confische e restituzioni di valori patrimoniali in conformità con il presente avamprogetto di legge. Sono, nello specifico, persone straniere politicamente esposte (PPE) e persone a loro vicine. Nell’interesse di un utilizzo di definizioni univoche nell’ordinamento giuridico svizzero, entrambe le definizioni sono conformi al progetto concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute 2012 del Groupe d’action financière (GAFI) sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha approvato questo progetto e avviato la consultazione.

Conformemente alla lettera a, le persone politicamente esposte sono sempre persone che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche direttive all’estero e le cui possibili funzioni sono elencate a titolo esemplificativo. Anche dopo avere terminato il proprio mandato pubblico tali persone continuano a essere considerate politicamente esposte, il che è d’altronde conforme alle raccomandazioni della Banca mon-

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diale .

La definizione delle persone vicine è spiegata alla lettera b. Si tratta di persone fisiche legate riconoscibilmente per motivi familiari, personali o d’affari alle persone elencate alla lettera a. Prendere parimenti in considerazione questa cerchia di persone è necessario, poiché così si contemplano anche i casi di trasferimento patrimoniale in seno alla famiglia, allargata o meno, ovvero alla rete di relazioni professionali.

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Simili costrutti sono ampiamente diffusi nella prassi . Le persone giuridiche non possono più rientrare tra le persone vicine ai sensi della disposizione esistente, il che è una conseguenza della ripresa della definizione rielaborata nel progetto GAFI del 27 febbraio 2013.

21 Art. 10 cpv. 2 CP.

22 Politically Exposed Persons, A Policy Paper on Strengthening Preventive Measures, Th.S. Greenberg, L. Gray, D. Schantz, M. Latham, C. Gardner, The World Bank, StAR, UNODC, 2009, pagg. 31-32.

23 Cfr. in merito anche il commento ai singoli articoli nel messaggio concernente la LRAI del 28 aprile 2010, FF 2010 2893.