Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
to fintanto che è garantito che solamente il nuovo governo ha accesso ai valori patrimoniali.
L’avamprogetto di legge prevede che per tutelare importanti interessi della Svizzera è possibile liberare valori patrimoniali bloccati (art. 9). Sussiste così la possibilità di sbloccare eventuali fondi di Stato bloccati se le condizioni sono adempiute. Si pensi per esempio a situazioni in cui con il blocco di un fondo di Stato si rischia di soffocare il ganglio vitale del nuovo governo. Un’evoluzione di questo tipo va contro gli interessi del nostro Paese. Sono però ipotizzabili anche situazioni in cui, a causa degli sviluppi dall’ordine di blocco, si può escludere qualsivoglia accesso di ex membri del governo. In un simile caso vi è la possibilità di procedere in virtù dell’articolo 5 capoverso 2, non essendo più dati i presupposti per il blocco.
L’avamprogetto di legge rinuncia di proposito a una definizione degli averi patrimoniali. Anche la LRAI non prevede alcuna definizione di questo tipo. Conformemente
27
al Codice penale svizzero (CP) , sotto la definizione dei valori patrimoniali sono da intendersi tutti i vantaggi economici che possono essere soggetti a confisca. Secondo il presente avamprogetto e come già esposto nel messaggio concernente la LRAI, la definizione dei valori patrimoniali contempla l’intero possesso e quanto rientra nella facoltà di disporre delle persone politicamente esposte o della loro cerchia in Svizzera.
Che cosa può rientrare concretamente nella definizione dei valori patrimoniali è illustrato in modo non esaustivo dalle ordinanze di blocco del Consiglio federale riguardanti la Tunisia e l’Egitto: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso.
2.2.2 Sezione 2: Blocco di valori patrimoniali
L’avamprogetto di legge prevede due tipi di blocchi; questi risultano, di norma, da differenti stadi di un caso di averi di potentati. Essi perseguono inoltre obiettivi differenti. Di conseguenza sono anche diversi i presupposti in base ai quali può essere ordinato un blocco.
Un blocco di valori patrimoniali a sostegno di una futura collaborazione in materia di assistenza giudiziaria ai sensi dell’articolo 3 avviene, di regola, subito all’inizio, ossia dopo un sovvertimento politico nello Stato di provenienza o se un simile sovvertimento è imminente. Lo scopo di un siffatto blocco è di assicurare che i valori patrimoniali non possano essere ritirati dal nostro Paese. Finora un simile blocco cautelativo avveniva sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 Cost.
27 In particolare gli articoli. 70 e 72 CP