Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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Articolo 17 Principio
L’articolo 17 sancisce il principio al quale già da tempo si rifà la prassi svizzera in materia di restituzione. Studi condotti dalla Banca mondiale hanno mostrato che la sottrazione di fondi pubblici da parte di persone politicamente esposte rappresenta una notevole sfida per lo sviluppo economico dello Stato di provenienza (cfr. cap. 1.1, Situazione iniziale). Ogni franco rubato è un franco in meno per lo sviluppo del Paese. I valori patrimoniali che vengono rimpatriati dalla Svizzera vanno perciò utilizzati per migliorare le condizioni di vita della popolazione nello Stato di provenienza (lettera a).
Dopo una dittatura decennale o dopo una svolta politica spesso l’apparato giudiziario dello Stato di provenienza si ritrova indebolito. Rifacendosi alla LRAI, l’avamprogetto di legge prevede perciò che la restituzione dei valori patrimoniali può anche servire allo scopo di rafforzare lo Stato di diritto, contribuendo così a impedire l’impunità. Riguardo alla formulazione della lettera b, l’avamprogetto contiene semplicemente una modifica redazionale; il senso consiste, concretamente, nel fatto che gli averi restituiti siano impiegati per impedire l’impunità. In primo luogo occorre ad esempio scegliere e attuare programmi volti, ad esempio, alla riduzione della povertà e alla lotta contro l’impunità.
Articolo 18 Procedura
Conformemente agli obiettivi generali dell’articolo 17, la restituzione dei valori patrimoniali ai sensi del capoverso 1 è operata mediante il finanziamento di programmi d’interesse pubblico. In linea di principio, i programmi sono definiti d’intesa con lo Stato di provenienza.
In caso di restituzione di valori, nella maggior parte dei casi la Svizzera ne ha istituito e garantito il monitoraggio, spesso mediante un’organizzazione internazionale come la Banca mondiale o in collaborazione con uno Stato terzo coinvolto nel procedimento di assistenza giudiziaria. Ci sono stati anche casi evasi attraverso la DSC e persino ONG locali. L’esperienza mostra che in ogni singolo caso occorre giudicare di nuovo quale forma di restituzione offre le migliori garanzie che gli obiettivi sanciti nell’articolo 17 possano essere raggiunti.
Modalità di rimpatrio più precise vengono per lo più disciplinate in un accordo, la cui parte contraente è, o lo Stato di provenienza, o un’istituzione internazionale come la Banca mondiale, che viene incaricata del rimpatrio (v. a tal proposito il commento al cpv. 4 di seguito). Il capoverso 2 introduce una norma di delega che consente al Consiglio federale di concludere autonomamente siffatti accordi. Si tratta di un’estensione della norma di delega prevista nella LRAI, che era limitata a casi di restituzione dopo confische eseguite in Svizzera. Il capoverso 3 contiene i punti che normalmente occorre disciplinare in accordi di quel tipo. L’enumerazione dei punti figuranti alle lettere a–d non è esaustiva.
L’esistenza di un governo eletto democraticamente nello Stato di provenienza non rappresenta di per sé una condizione alla restituzione dei valori confiscati. È quindi opportuno trovare di volta in volta soluzioni che garantiscano che i valori restituiti vadano a beneficio della popolazione dello Stato di provenienza, conformemente all’articolo 17. A seconda dei casi e in base alle garanzie che lo Stato di provenienza