Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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Articolo 16 Diritti di terzi

Questa disposizione vuole garantire i diritti delle autorità svizzere (lettera a) e quelli dei terzi in buona fede acquisiti sui valori patrimoniali da confiscare (lettera b). Essa si rifà direttamente all’articolo 74a AIMP di cui riprende il principio. La disposizione, che corrisponde all’articolo 7 LRAI, intende permettere alle autorità svizzere o ai creditori in buona fede di recuperare i loro crediti prima della restituzione dei beni. Possono far valere simili pretese solamente i terzi che non partecipano al procedimento di confisca e che sono titolari di diritti reali.

La salvaguardia a favore dei diritti delle autorità svizzere intende tutelare gli interessi pubblici che lo Stato può far valere sui valori patrimoniali in questione. Il presente avamprogetto prevede che i beni oggetto in altra sede di provvedimenti di sequestro nell’ambito di un procedimento penale svizzero non possono essere confiscati. Anche un ente pubblico che ha acquisito diritti su un immobile in ragione delle tasse di cui è gravato può opporsi alla sua confisca.

Le persone private possono far valere i propri diritti soltanto se sono soddisfatte contemporaneamente diverse condizioni. In primo luogo, la persona in questione non deve essere vicina alla persona politicamente esposta e, secondariamente, deve aver acquisito in buona fede i suoi diritti reali sul patrimonio. Questo concetto si rifà alla buona fede come prevista nel diritto penale e significa, in analogia, che la persona, considerate le circostanze, poteva presumere una provenienza legale dei valori patrimoniali. In terzo luogo, la persona deve essere legata alla Svizzera perché vi

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risiede o perché vi ha acquisito il diritto di cui si avvale . Da ultimo, la fondatezza della pretesa sugli averi deve essere riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera.

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Solamente i diritti reali possono essere esclusi da una confisca . Una banca potrebbe così opporsi alla confisca per diritti derivanti da un contratto di prestito garantito dai beni depositati e oggetto del procedimento di confisca. Allo stesso modo, un garagista potrebbe ottenere preventivamente il pagamento delle spese di deposito di un’automobile confiscata. I diritti di natura personale non possono invece essere esclusi dalle restituzione.

Le condizioni poste sono volutamente restrittive. La protezione di terzi in buona fede è meno ampia di quella garantita dall’articolo 70 CP o dall’articolo 74a capoverso4 lettera c AIMP; l’articolo 16 è tuttavia conforme alla costante giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale penale federale. Essa stabilisce che gode di protezione unicamente il terzo che dispone di un diritto di proprietà o di un diritto reale limitato (segnatamente un diritto di pegno) sui valori da confiscare. Non è invece protetto il terzo che può vantare sui beni unicamente diritti personali di natura obbligatoria (locazione, prestito, mandato, credito, contratto fiduciario, ecc.) o l’avente diritto economico che è interessato soltanto indirettamente dalla misura di confisca. Tale limitazione si applica sia ai procedimenti di confisca nazionali sia ai procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale.

È peraltro effettuata una ponderazione degli interessi tra i crediti di terzi in buona fede e la finalità della restituzione dei valori. L’esperienza ha infatti dimostrato che

59 Anche questa condizione è stata ripresa dall’art. 74a AIMP.

60 Sentenza del Tribunale penale federale 1C_166/2009 del 3 luglio 2009, consid. 2.3.4.